Impegno di spesa pluriennale inattuabile se collegato all’imposta di soggiorno

28 Febbraio 2024
Modifica zoom
100%
La possibilità di poter legare all’imposta di soggiorno, stimata nel bilancio di previsione su base storica, ad un impegno pluriennale di spesa vincolato all’incasso, sbatte con i principi della contabilità armonizzata secondo cui deve essere categoricamente esclusa “la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti per la Liguria (deliberazione n. 6/2024) che ha dato risposta negativa alla domanda di un ente locale di poter impegnare spese pluriennali nel bilancio di previsione triennale.

La domanda di un Sindaco

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili, in considerazione di un trend costante delle riscossioni dell’imposta di soggiorno negli anni di applicazione della stessa, se fosse possibile finanziare, nonostante l’accertamento per cassa dell’entrata, interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali in esercizi successivi rispetto a quello in corso e quindi a seguito dell’assunzione di impegni pluriennali, purché il valore delle commesse finanziate sia prudenzialmente quantificato in modo da ritenersi ampiamente coperto dalle entrate storiche riscosse, nella piena salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La risposta negativa

Il d.lgs. n.118/2011 ha introdotto il “principio della competenza finanziaria” definendone i relativi caratteri come segue:
Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario.
La stessa definizione di fondo pluriennale vincolato, di cui al punto 5.4.1 dell’allegato A/2 conferma che il predetto fondo sia “(…) un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata”.
In ragione, pertanto, dei principi discendenti dalla contabilità armonizzata l’assunzione di un impegno di spesa pluriennale volto a finanziare appalti di servizi deve essere conforme al richiamato principio di competenza finanziaria che, nel caso di specie difetta della certezza delle entrate pluriennali cui è legata l’imposta di soggiorno.

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento