L’impegno di spesa
La definizione dell’impegno di spesa si trova nell’art. 183, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
“L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151.”
Dalla norma succitata risultano i seguenti elementi costitutivi dell’impegno:
– l’esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata;
– la determinazione della somma da pagare;
– l’individuazione del soggetto creditore;
– l’indicazione della ragione del debito;
– l’indicazione della scadenza del credito;
– la costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio, nel rispetto delle norme relative alla copertura finanziaria della spesa (ciò avviene materialmente con la “registrazione contabile”).
Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
L’art. 183, comma 5, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dispone che:
“5. Tutte le obbligazionipassive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza..”
Vi sono, quindi, due distinte rilevazioni contabili (nell’ordinamento precedente il D. Lgs. 118/2011 coincidevano sotto il profilo temporale):
1) la registrazione dell’impegno, che va effettuata quando l’obbligazione sottostante è perfezionata;
2) l’imputazione dell’impegno, che segue il momento temporale in cui la medesima obbligazione va a scadenza.
La registrazione dell’impegno è effettuata dalla Ragioneria (o servizio economico-finanziario dell’Ente ex art. 153 del Tuel) su appositi atti amministrativi definiti “determine” o “determinazioni” assunti dai singoli responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che dispone “… i responsabili dei servizi assumono atti di impegno …” da definirsi “determinazioni”rinviando la disciplina delle modalità applicative al regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi contabili di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni.
La liquidazione delle spese
La liquidazione di una spesa consiste nella determinazione della somma certa e liquida, da pagarenei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto e sulla base di idonei titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore (ad esempio, la fattura o la nota spese).
L’art. 184 – Liquidazione della spesa – del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, recita:
“1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L’atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.”
L’ordinazione e il pagamento
L’ordinazione rappresenta la terza fase del procedimento di erogazione delle spese, dopo l’impegno e la liquidazione, come indicato dall’art. 185 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con l’ordinazione si “ordina” al Tesoriere dell’Ente di provvedere al pagamento di una determinata somma a favore di un determinato creditore/beneficiario.
L’“ordine” avviene tramite un apposito documento denominato “mandato di pagamento” predisposto dalla Ragioneria e sottoscritto di norma dal Responsabile del servizio finanziario
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