Nel caso in esame un albergatore impugnava gli avvisi di accertamento 2015-2017 relativi all’imposta di soggiorno ritenendo di non poter essere considerato soggetto passivo del rapporto tributario. Il giudizio di merito si concludeva sfavorevolmente per l’albergatore, che proponeva così ricorso in Cassazione eccependo di non poter essere assimilato al soggetto passivo di imposta di soggiorno né di essere parte del rapporto tributario.
La Cassazione afferma il seguente principio di diritto: la disposizione di cui all’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 a seguito della introduzione dell’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021 (norma di interpretazione autentica) secondo cui l’albergatore è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, è applicabile anche ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”( d.l. 34/2020), ossia il 19 maggio 2020.
Da questa pronuncia si può trarre il convincimento che i gestori delle strutture ricettive, in quanto facenti parte del rapporto tributario, non sono più agenti contabili. Inoltre, considerato che la struttura ricettiva è tenuta a riversare anche l’importo non versato dal turista (come affermato dalla Cassazione, ponendosi peraltro in linea alla risposta fornita dal Mef a telefisco 2024), si tratta di una statuizione incompatibile con quella dell’agente contabile.
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