Il TAR accoglie il ricorso di un Comune il quale aveva chiesto l’inserimento nell’elenco dei comuni montani/collinari ai fini dell’esonero dall’IMU dei terreni agricoli, avendo caratteristiche geomorfologiche, di altitudine, agricole e produttive tali da ricomprenderlo nella delimitazione delle “aree montane o di collina” di cui all’art. 15 della L. n. 984 del 1977, analogamente ad alcuni comuni limitrofi.
Il TAR dopo aver richiamato la normativa di riferimento (in particolare il comma 758 della legge 160/2019 stabilisce che sono esenti dall’imposta i terreni agricoli “ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993″) evidenzia che la normativa nazionale ha “normativizzato” le regole e i criteri di cui alla circolare n. 9/1993, per la individuazione dei terreni agricoli che possono godere della esenzione dall’IMU, senza tuttavia “cristallizzare” l’elenco allegato a tale circolare.
Pertanto, il vincolo di legge richiamato dal MEF attiene ai presupposti e al procedimento descritti dalla norma per l’applicazione dell’esenzione e, al più, ai criteri elencati nella circolare n. 9/1993, mentre la formazione e l’aggiornamento dell’elenco integra l’esplicitazione di un potere amministrativo esercitato nel rispetto dei predetti parametri fissati dal Legislatore.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento