IMU: interpretazione autentica dell’esenzione ENC per immobili in comodato

23 Luglio 2024
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Con la Circolare n. 2/2024, il MEF ha chiarito che la norma di interpretazione autentica introdotta dal comma 71, della Legge n. 213/2023, deve essere interpretata assumendo l’orientamento della Corte di Cassazione.
Ad opera dell’articolo 1, comma 71, della Legge n. 213/2024 (Legge di bilancio 2024-2026), è stata emanata la norma di interpretazione autentica in ordine all’esenzione dall’IMU dettata dall’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019 riservata agli immobili posseduti dagli Enti non commerciali e destinati alla attività istituzionali, esercitate con modalità non commerciali. Si tratta della norma di favore applicabile agli ENC, di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), indicati all’articolo 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504/1992, in relazione agli immobili in cui svolgono una delle attività meritevoli di agevolazione, espressamente individuate dalla medesima lett. i), purché le stesse sia svolte senza finalità di lucro. Con la Circolare n. 2/DF del 16 luglio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha esposto le proprie delucidazioni in merito a tale disposizione.

Cosa precisa il Ministero economico

Innanzitutto il Mef ha rimarcato che il regime di favore si applica per il periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni prescritte dalla normativa in commento. Ha, altresì, chiarito che le indicazioni della Circolare sono tese ad integrare quanto già precisato nelle istruzioni al modello di dichiarazione IMU approvato il 24 aprile 2024. Peraltro, le stesse “si fondano, essenzialmente, su pronunce della Corte di cassazione”.

Il primo profilo affrontato concerne il “collegamento funzionale o strutturale”

Invero, tali requisiti sono alternativi e non cumulativi e devono essere esaminati singolarmente.

1. In merito al concetto di collegamento “funzionale”, il Mef si riallaccia all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27761/2023. Con tale arresto i giudici di legittimità si sono espressi in merito ad una vicenda in cui erano presenti immobili concessi in comodato dall’Università all’Esu, ossia all’Azienda regionale, no profit, per il diritto allo studio universitario. Nella controversia esaminata, gli Ermellini hanno ritenuto esistente il “rapporto di stretta strumentalità tra i due enti nella realizzazione di compiti e nello svolgimento di attività diverse (l’attività didattica in capo all’Università, quella ricettiva e di ristorazione in capo all’ESU), ma istituzionalmente connesse…”. Pertanto risulta vincolante che sussista la circostanza per la quale le attività svolte dai due enti “siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità”. Il Mef puntualizza poi che il collegamento funzionale è riscontrabile quando il comodante, in forza di norma statutaria, ha la facoltà di nominare i componenti dell’organo di gestione del comodatario, come indicato nella pronuncia n. 27761/2023 della Cassazione. Invero, se l’atto di comodato è stipulato in forma scritta, è opportuno che venga chiarito per quali attività è utilizzato l’immobile, evidenziando le caratteristiche del collegamento funzionale di queste rispetto alle attività e finalità istituzionali del concedente. Dunque, già da tale esegesi appare evidente che è onere dell’ente che intende beneficiare dell’esenzione in parola, dimostrare la sussistenza dei requisiti che consentono l’applicazione del regime di favore.

2. Al fine di chiarire la nozione di collegamento “strutturale”, il Mef richiama ancora l’orientamento giurisprudenziale dei giudici di legittimità. In tal senso viene rammentato che è insegnamento della Corte di Cassazione rinvenire il requisito del collegamento strutturale, laddove l’ente comodatario utilizza l’immobile per realizzare i compiti istituzionali dell’ente concedente in modo che “sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi «compenetrante», ovverosia il caso «in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa”. (Si vedano, tra le altre, Cass. 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., 12 maggio 2021, n. 12539; Cass. 16 febbraio 2023, n. 4953)”.

Il secondo requisito individuato dalla norma interpretativa afferisce al vincolo di strumentalità ed all’assenza “temporanea” delle attività agevolabili

Con riferimento a questo requisito, la Circolare si sofferma sul fatto che l’esenzione IMU in esame può essere concessa anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali, a patto che ciò non determini la cessazione definitiva della “strumentalità”. Ancora una volta il Mef richiama la posizione assunta dalla Suprema Corte in vicende che hanno avuto ad oggetto tale diatriba. Come affermato dalla Cassazione, non tutti i mancati utilizzi degli immobili interessati comportano l’impossibilità di applicare l’esenzione IMU. L’esclusione dall’agevolazione si verifica nell’ipotesi in cui il mancato utilizzo fa emergere il mutamento della destinazione o questo è indice della cessazione del rapporto di strumentalità, in relazione all’utilizzazione dell’immobile destinato allo svolgimento delle attività meritevoli a cui tali beni devono essere destinati.

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