In 3.697 Comuni entro il 26 marzo la relazione-fossile di fine mandato

19 Febbraio 2024
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di PATRIZIA RUFFINI (Il Sole 24 Ore, 19/02/2024)
Adempimenti inutili
Nato per garantire trasparenza il documento ignora tutte le riforme post 2013 Il modello non considera l’armonizzazione ed è fermo al Patto abolito nel 2016
Entro il 26 marzo i 3.697 Comuni che andranno al voto il 9 giugno dovranno predisporre la relazione di fine mandato; un adempimento che, nato per garantire trasparenza del controllo democratico sugli eletti, è vincolato a schemi del 2013 e mai aggiornati nonostante i molteplici e profondi cambiamenti intervenuti.
Per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica e la trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, l’articolo 4 del Dlgs 149/2011 ha stabilito l’obbligo, in Province e Comuni, di presentare una relazione di fine mandato con la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte e l’evoluzione finanziaria.
La relazione va sottoscritta non oltre il 60esimo giorno prima della scadenza del mandato, quindi entro il 26 marzo, in quanto la data fissata per le elezioni (9 giugno) è successiva alla scadenza del mandato iniziato a seguito delle elezioni del 26 maggio 2019. Per i Comuni che hanno avuto il ballottaggio il termine sarà il 10 aprile.
Con Dm Interno del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013), sono stati approvati i tre allegati di schemi tipo per i presidenti delle Province (allegato A), per i sindaci di Comuni sopra i 5mila abitanti (allegato B) e per i sindaci di Comuni sotto i 5mila abitanti (allegato C). Da allora non sono stati più aggiornati neanche a seguito dell’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile nel 2015. La gestione economico-finanziaria dell’ente e la rappresentazione dei saldi prodotti è mostrata con tabelle che ignorano, dunque, il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri accantonamenti, il risultato di amministrazione e la sua suddivisione in quote accantonate, vincolate e destinate, gli eventuali disavanzi e le loro modalità di copertura. Sui vincoli di finanza pubblica, il documento è fermo al patto di stabilità interno.
Gli enti scrivono la relazione cercando di incasellare i valori del bilancio e della contabilità in questi schemi. Ma non si può fare a meno di evidenziare come il mancato aggiornamento mini, di fatto, la trasparenza di informazioni ritenute essenziali per l’esercizio del diritto di voto nel passaggio da un’amministrazione all’altra.
La legge identifica i soggetti tenuti alla redazione., cioè il responsabile del servizio finanziario o il segretario generale, e alla sottoscrizione, il sindaco o il presidente della Provincia. Il successivo iter prevede che, entro i 15 giorni successivi alla sottoscrizione, la relazione sia certificata dall’organo di revisione. Nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse, dal sindaco o dal presidente della provincia, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro i sette giorni successivi, vanno pubblicate sul sito dell’ente con l’indicazione della data di trasmissione alla magistratura contabile.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

* Articolo integrale pubblicato su Ilsole24ore del 19 febbraio 2024.

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