In assenza della dimostrazione sull’impignorabilità delle somme comunicate al tesoriere nessun risarcimento è possibile (prima parte)

20 Marzo 2024
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La responsabilità del tesoriere che non abbia tenuto conto della comunicazione di impignorabilità dell’ente locale e, pertanto, non abbia fornito al terzo una dichiarazione veritiera, non può essere fatta valere quale risarcimento del danno pari alle somme corrisposte, se l’ente non abbia provato documentalmente in corso di causa, che quelle somme fossero realmente non pignorabili.

Con queste motivazioni la Cassazione (ordinanza n. 6371/2024) ha escluso il risarcimento del danno, reclamato dall’ente locale, per le somme versate dal tesoriere al terzo anche non veritiere per avere omesso di considerare la comunicazione dell’ente locale sulle somme impignorabili.

La vicenda

Un ente locale ha convenuto in giudizio il tesoriere, giudicato colpevole per aver dichiarato la disponibilità delle somme in tesoreria, nonostante la comunicazione a lui inoltrata di somme impignorabili, con il via libera nell’assegnazione al terzo creditore. Il Tribunale di primo grado ha rigettato la domanda dell’ente locale avendo ritenuto sussistente la dedotta condotta illecita della banca, ma giudicando insufficiente la prova del danno in concreto subito dall’ente locale. La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha anche escluso la condotta illecita dell’istituto tesoriere. L’ente locale, pertanto, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo tre diversi motivi di erronea conclusione dei giudici di appello e, in particolare, ha evidenziato come:

  • non rileva che il debitore compaia o no, nella udienza stabilita, per la dichiarazione del terzo e che vi sollevi o no questioni circa la pignorabilità delle somme esistenti presso il tesoriere;
  • il tesoriere ha l’onere di dichiarare ogni fatto rilevante ai fini dell’accertamento della pignorabilità – che ciò riguardi la delibera di destinazione delle somme agli impieghi protetti o gli altri pagamenti – e, in presenza di contestazioni da parte del creditore, può essere richiesto dal giudice di documentarli;
  • è sulla base di tale dichiarazione e della documentazione presentata dal tesoriere, e se del caso dal creditore procedente, che il giudice dell’esecuzione riterrà esistenti le condizioni cui si ricollega l’effetto di impignorabilità e la conseguente nullità del pignoramento ovvero le riterrà non esistenti, facendo luogo alla assegnazione delle somme pignorate.

Il rigetto del ricorso

Secondo la Cassazione il ricorso del Comune è infondata la richiesta del risarcimento del danno richiesto dall’ente locale, nonostante l’illegittimità dell’ente tesoriere, così come rilevata dal Tribunale di primo grado, per essersi limitato il tesoriere a dare atto al giudice dell’esecuzione della sussistenza di un saldo attivo sul conto di tesoreria e dell’avvenuto vincolo delle somme pignorate, senza precisare se ed in quali termini tali somme fossero soggette ai limiti di disponibilità derivanti dalle deliberazioni adottate e notificate dall’ente locale ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. Tuttavia, l’ente in sede di giudizio non ha provato o dimostrato in modo sufficiente il danno subito, ossia il pregiudizio subito per non aver corrisposto il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, oppure per il mancato pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso o, infine, per il mancato espletamento dei servizi locali indispensabili.

L’errore della Corte di appello

Per la Cassazione, ha, invece, errato la Corte di appello nel sollevare da responsabilità l’istituto tesoriere. Infatti, l’istituto tesoriere, in sede di dichiara-zione di quantità, ha non solo l’onere, ma il preciso obbligo giuridico di specificare, oltre alle somme giacenti sul conto di tesoreria, se vi siano delibere di vincolo emesse dall’ente locale ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L., il loro preciso oggetto, l’importo vincolato ai fini indicati e la data di notificazione delle stesse. Pertanto, una eventuale mera dichiarazione del terzo tesoriere, al giudice dell’esecuzione, di avere apposto il vincolo su determinate somme giacenti sul conto di tesoreria, in mancanza di ulteriori chiare, dettagliate e complete specificazioni sull’esistenza di tutte le circostanze di fatto che gli siano note in relazione ai possibili vincoli di impignorabilità, costituisce, di regola, una violazione degli obblighi dell’istituto tesoriere, salvo il caso in cui tale dichiarazione derivi semplicemente dalla circostanza che vi siano sul conto di tesoreria somme eccedenti quelle vincolate in base alle deliberazioni adottate dall’ente locale ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. e, quindi, certamente non soggette ai relativi limiti di pignorabilità. Inoltre, vi possono essere altre cause, certamente non conosciute dal tesoriere, come ad esempio una eventuale emissione, da parte dell’ente locale, di mandati di pagamento per titoli non vinco-lati, dopo la notificazione della deliberazione semestrale di vin-colo, senza il rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle relative fatture, che rende inefficace ogni vincolo (Vedi sentenza n.211/2003 della Corte Costituzionale).

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