In assenza della dimostrazione sull’impignorabilità delle somme comunicate al tesoriere nessun risarcimento è possibile (seconda parte)

21 Marzo 2024
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I giudici di legittimità, dopo aver dichiarato l’illegittimità della dichiarazione del tesoriere, ossia di avere disponibilità positive in assenza del vincolo sulla impignorabilità delle somme, mostrano l’errata difesa dell’ente locale ai fini del risarcimento richiesto all’istituto tesoriere.

L’onere dell’ente locale

Precisata, pertanto, l’illegittimità della dichiarazione resa dall’istituto tesoriere, altra cosa è quella relativa alla responsabilità risarcitoria richiesta dall’ente locale. Infatti, in questo caso spetta all’ente locale, in un diverso giudizio civile, dimostrare:

a) il danno, e cioè, quanto meno, che le somme dichiarate prive di vincoli di impignorabilità e, di conseguenza, assegnate dal giudice dell’esecuzione sulla base della dichiarazione dell’istituto tesoriere, fossero invece effettivamente impignorabili, sicché l’assegnazione disposta a seguito della dichiarazione abbia comportato la sottrazione di quel denaro dagli scopi cui era destinato in ragione della impignorabilità;

b) il nesso di causa tra l’inadempimento del tesoriere e il danno, cioè che la dichiarazione inesatta o incompleta dell’istituto sia stata l’effettiva causa dell’assegnazione delle somme impignorabili.

Tuttavia, prima di tale azione da proporre in sede di separato giudizio, rileva in via principale il fatto che l’ente debitore è l’esclusivo legittimato a proporre l’opposizione all’esecuzione volta a far valere l’impignorabilità delle somme assoggettate ad espropriazione. Pertanto, al fine di far valere l’impignorabilità delle somme l’ente locale è onerato di fornire prova dei fatti allegati a sostegno del suo assunto, in assenza di tali prove l’ente non potrà che imputare a sé stesso l’eventuale evento dannoso conseguente al rigetto della sua domanda o, comunque, al mancato definitivo accoglimento delle sue ragioni. In altri termini, avendo il terzo pignorato reso una dichiarazione di quantità positiva il comune avrebbe potuto e dovuto contestare tale dichiarazione di quantità, eventualmente dimostrando che, al contrario, non vi fossero sul conto di tesoreria somme eccedenti gli importi oggetto delle delibere di vincolo notificate. Al contrario, l’ente locale si è limitato ad affermare di avere chiesto al tesoriere di fornire al giudice dell’esecuzione l’indicazione precisa delle somme disponibili sul conto e di quelle vincolate, ma non chiarisce in modo puntuale e specifico e, soprattutto, non dimostra che le somme oggetto delle delibere di vincolo regolarmente notificate fossero effettivamente di importo pari o superiore a quelle giacenti sul conto di tesoreria.

Nel presente giudizio di richiesta risarcitoria, l’ente locale avrebbe dovuto allegare e dimostrare che le somme, infine, assegnate fossero effettivamente impignorabili e, quindi, non solo che erano state adottate delibere di vincolo tempestivamente notificate al tesoriere per importi almeno pari a quelli disponibili sul conto di tesoreria, ma anche che sussistevano tutti gli altri elementi necessari ai fini della dedotta impignorabilità, ivi inclusi quelli che, in un eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione, avrebbero potuto formare oggetto di eccezioni da parte del creditore procedente, quali l’avvenuta emissione di mandati di pagamento per titoli non vincolati senza il rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle relative fatture (o equipollenti).

I principi di diritto

Sulla base di quanto emerso nel giudizio, la Cassazione enuncia i seguenti principi di diritto:
«l’istituto tesoriere degli enti locali, chiamato a rendere la dichiarazione di quantità nel processo di espropriazione promosso dai creditori dell’ente sulle disponibilità del conto di tesoreria, è sempre tenuto a fornire al giudice dell’esecuzione tutti gli elementi utili a consentirgli l’eventuale rilievo di ufficio dell’impignorabilità delle somme oggetto dell’azione esecutiva dei creditori, in particolare ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. (decreto legislativo n. 267 del 2000), anche nel caso in cui lo stesso ente debitore si sia costituito nel processo esecutivo o abbia addirittura proposto l’opposizione volta a far valere l’impignorabilità delle somme oggetto dell’azione esecutiva, per la quale è l’unico legittimato attivo; in tali ultime ipotesi, peraltro, l’ente debitore assume l’onere di documentare i fatti allegati a fondamento della sua eccezione di impignorabilità e di coltivare diligentemente l’eventuale opposizione, onde, in mancanza, il pregiudizio consistente nell’eventuale conseguente assegnazione delle somme pignorate gli sarà causalmente imputabile in via esclusiva, restando eliso il nesso causale con l’eventuale inadempimento del terzo debitore nel somministrare al giudice dell’esecuzione gli elementi suddetti»;

«in caso di azione risarcitoria promossa dall’ente locale nei con-fronti del proprio istituto tesoriere, sull’assunto che la dichiarazione di quantità incompleta, imprecisa o non veritiera resa da quest’ultimo abbia determinato l’assegnazione delle somme pignorate, l’ente attore ha l’onere di dimostrare non solo che la dichiarazione resa dal tesoriere fosse effettivamente incompleta, imprecisa o non veritiera, ma altresì che essa sia stata la causa dell’evento dannoso e, in particolare, dell’assegnazione di somme effettivamente impignorabili; a tal fine, l’ente ha l’onere di dimostrare sia i fatti costitutivi del vincolo di impignorabilità (ad iniziare dalla notificazione al tesoriere delle deliberazioni di vincolo di importi non inferiori a quelli disponibili sul conto di tesoreria), sia l’assenza di eventuali fatti estintivi o modificativi di quel vincolo che avrebbero potuto essere opposti dai creditori (tra cui la mancata emissione di mandati di paga-mento per titoli non vincolati, senza il rispetto del necessario ordine cronologico)».

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