In assenza della normativa nessun incremento agli amministratori delle partecipate

1 Giugno 2023
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Per le società a controllo pubblico vige una specifica disciplina relativa ai compensi da corrispondere ai componenti dell’organo amministrativo della società partecipata (art.11, c. 6, D. Lgs. 175/201) che, nelle more dell’emanazione del decreto, secondo cui le società saranno suddivise in cinque fasce, nel determinare i compensi da corrispondere in favore degli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica, gli enti sono tenuti al rispetto del vincolo della normativa vigente. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Emila Romagna (deliberazione n.78/2023).

La richiesta del Sindaco

Un ente locale ha premesso di essere socio controllante di società ad intera partecipazione pubblica, chiede se nelle more dell’adozione del decreto del Ministero delle Finanze, previsto dall’art. 11, c. 6, D. Lgs. 175/2016 – con il quale dovranno essere definiti gli indicatori qualitativi e quantitativi per la suddivisione delle società a controllo pubblico in cinque fasce e determinati i compensi massimi cui fare riferimento per la determinazione del trattamento economico da corrispondere agli organi di controllo – possa utilizzare criteri differenti da quelli normativamente imposti dall’art. 4, c. 4, del D.L. 95/2012, per determinare le retribuzioni da attribuire all’organo amministrativo. A dire del Sindaco, infatti, tale normativa prevede un tetto massimo dell’80 per cento del totale dei compensi corrisposti nell’anno 2013 e che questo parametro risulterebbe allo stato anacronistico e non proporzionato alle responsabilità connesse all’incarico, in considerazione delle mutate competenze gestionali.

Le indicazioni del Collegio contabile

La normativa vigente prevede che “fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 …”, il quale prevede che con decorrenza dal 1° gennaio 2015 i compensi degli amministratori di società, compresi quelli investiti di particolari cariche, non possano superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. Al di la della possibile assenza di riferimenti ai compensi corrisposti nell’anno 2013 dell’ente locale a favore degli amministratori (esempio cariche ricoperte a titolo gratuito), ovvero nel caso di società costituite successivamente, dove è possibile l’individuazione di criteri differenti da quelli indicati dalla normativa vigente, in tutti gli altri casi l’ente dovrà rispettare l’onere di non superare l’80% dei compensi erogati nell’anno 2013. Ciò avviene anche nel caso in cui il compenso sia da considerarsi inadeguato, a fronte di nuovi e maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, in presenza di una normativa che disciplina puntualmente ed in modo chiaro la materia, l’Amministrazione non può disapplicarla con proprio provvedimento in virtù di una valutazione discrezionale in relazione alla ragionevolezza e proporzionalità dei parametri ivi stabiliti. In attesa che venga emesso il decreto, preannunciato del Testo unico delle società partecipate, secondo cui le società saranno suddivise in cinque fasce, fino all’operatività del citato decreto, l’ente non potrà procedere con parametri differenti da quelli indicati dal legislatore.

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