In assenza di stanziamento nel 2013 agli avvocati interni vanno comunque riconosciuti i compensi per spese compensate

5 Giugno 2024
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In presenza di cause vittoriose per l’ente locale, ma con compensazione delle spese di giudizio, il legislatore ha stabilito un limite per i compensi agli avvocati interni per un importo non superiore a quello stanziato nel 2013. In assenza di tale stanziamento, per l’inserimento dell’avvocatura in epoca successiva, il regolamento dell’ente può stabilire un importo congruo, restando ferma la necessità di non corrispondere all’avvocato, considerando anche il riscosso per le cause vittoriose con spese legali addebitate alla parte soccombente, un importo superiore al suo trattamento economico complessivo. In caso di importo corrisposto, in presenza di spese compensate, le risorse finanziarie che debbono transitare nel fondo delle risorse decentrate, non sono soggette al limite di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Queste sono le conclusioni contenute nella deliberazione n. 98/2024 della Corte dei conti per la Lombardia.

I quesiti posti dal Sindaco

I magistrati contabili della Lombardia sono stati chiamati a rispondere ai seguenti due quesiti posti dal Primo cittadino di un ente locale:

1) Se sia possibile, nel caso di Ente nel quale lo stanziamento dell’anno 2013 di cui in premessa sia pari a zero, riconoscere onorari ai propri avvocati interni, quale salario incentivante, in caso di spese compensate e, se sì, in quale misura, considerando che tali somme gravano integralmente sul bilancio dell’Ente;

2) se, nell’ipotesi in cui lo stanziamento relativo all’anno 2013 sia nullo e sia stato definito ex post un valore limite, i compensi professionali in caso di sentenza favorevole con spese compensate, che debbono transitare nel fondo del salario accessorio, rientrano nel tetto del salario accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017 ad oggi vigente, oppure se sono esclusi, anche alla luce di quanto stabilito dalla deliberazione n. 56/2011 delle Sezioni Riunite.

Le risposte

Fermo restando, a dire dei giudici contabili, un approccio ermeneutico che possa evitare il più possibile il ricorso ai professionisti esterni, che potrebbe rappresentare una scelta più onerosa per l’Amministrazione, è possibile al primo quesito dare risposta affermativa. Infatti, una lettura ossequiosa dei principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza, verrebbe disattesa in caso di inibizione all’ente locale, privo del parametro di cui all’anno 2013, della possibilità di corrispondere, a valere sul proprio bilancio, i compensi professionali a seguito di sentenza favorevole con spese compensate. Ciò, inoltre, con l’inevitabile compromissione dell’autonomia regolamentare, e, in sede di contrattazione integrativa, della possibilità di determinare le modalità di ripartizione dei compensi incentivanti in favore dei professionisti legali operanti al suo interno. In altri termini, l’assenza dello stanziamento nell’anno in questione non può compromettere il diritto dell’avvocato a vedersi riconosciuto il compenso previsto, fermo restando l’ulteriore limite imposto dal legislatore secondo cui i compensi stessi “possono essere corrisposti in modo di attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo”.

Tenuto conto di quanto sopra, spetterà all’ente locale, nella propria potestà regolamentare, di stabilire un limite a tali compensi, nel rispetto delle norme a salvaguardia degli equilibri di bilancio, stante l’incidenza di detto incentivo sul bilancio dell’ente.
In merito al secondo quesito, volto a conoscere se i compensi professionali, in caso di sentenza favorevole con spese compensate, rientrino o meno nel tetto del salario accessorio previsto dall’art. 23, comma 2 del d. lgs n. 75/2017, la Sezione della Lombardia non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche i citati compensi debbono essere considerati al di fuori dei vincoli ed inserite nel fondo delle risorse decentrate tra le risorse escluse.

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