DUP e documenti di programmazione
Sono stati inseriti, nella parte relativa al Documento Unico di Programmazione, la correlazione con la programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all’art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all’art. 21 del decreto legislativo n.50 del 2016, oltre al piano triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Si prevede espressamente che nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Mentre nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.
Il decreto si sofferma sui termini previsti per l’approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche secondo quanto previsto nel decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018 n.14, secondo cui “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”.
L’appendice tecnica del bilancio consolidato
Nell’appendice tecnica allegata sono stati proposti esempi relativi alla redazione del bilancio consolidato col metodo integrale e proporzionale, partendo da un esempio operativo allegato e stabilendo i seguenti principi:
- Uniformità. Secondo cui è fondamentale rendere uniformi bilanci da consolidare sia dal punto di vista temporale che sostanziale, dopo averli già resi uniformi dal punto di vista formale. In particolare il rispetto dell’uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare, ovvero inclusi nell’area di consolidamento, siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con la data di chiusura dell’esercizio del bilancio della capogruppo. Così se le date di chiusura del bilancio di ente, azienda o società che fanno parte dell’area di consolidamento sono diverse dal 31 dicembre, saranno detti enti, aziende o società a dovere uniformare il proprio bilancio a quello dell’amministrazione capogruppo. A tal fine, dovranno essere operate tutte le rettifiche necessarie alle operazioni o ai fatti significativi intervenuti tra la data di chiusura del rendiconto, bilancio o bilancio consolidato del singolo soggetto rientrante nell’area di consolidamento e il 31 dicembre. Avuto riguardo alla uniformità sostanziale, si precisa che se criteri di valutazione e di consolidamento tra i bilanci delle società e degli enti del gruppo non sono uniformi, occorre apportare delle rettifiche a tali bilanci, pur se corretti individualmente, per allinearli alle regole indicate dall’ente capogruppo attraverso la rilevazione di scritture di pre-consolidamento. Si possono mantenere difformità se queste siano più idonee a fornire una rappresentazione veritiera e corretta (in questo caso va data informativa nella nota integrativa al bilancio consolidato). Le difformità di principio si possono anche mantenere laddove siano non rilevanti, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto alla voce consolidata;
- Aggregazione. Una volta uniformati i bilanci delle società l’ente capogruppo potrà procedere all’aggregazione del proprio bilancio con quelli delle società. Nel caso di controllo delle società verrà adottato il metodo integrale per il consolidamento e i singoli valori dei rispettivi bilanci saranno sommati per il loro importo totale linea per linea;
- Eliminazione operazioni infragruppo. Una volta verificato l’ente capogruppo che i saldi infragruppo (crediti-debiti e costiricavi) siano allineati in modo da procedere con la loro eliminazione (elisione dei saldi infragruppo). Il criterio base è che in un bilancio consolidato occorre simulare che tutte le transazioni avvenute tra le società dell’area di consolidamento non siano mai avvenute. Occorrerà in questa fase procedere anche allo storno di eventuali plusvalenze realizzate a seguito di operazioni tra i componenti del gruppo. In particolare dovranno essere effettuate le scritture di rettifica extracontabile di eliminazione delle operazioni infragruppo da parte dell’ente capogruppo ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato mediante: 1) eliminazione di crediti e debiti infragruppo; 2) eliminazione di costi e ricavi infragruppo; 3) eliminazione di utili e perdite infragruppo; 4) eliminazione del valore di carico delle partecipazioni.
A differenza del metodo integrale, con il metodo proporzionale i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.
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