In mancanza dell’impegno di spesa non è esperibile l’azione di ingiustificato arricchimento verso l’ente, anche se il funzionario non è individuabile

In caso di mancanza dell’impegno di spesa l’azione della società per ingiustificato arricchimento non può essere svolta nei confronti dell’ente locale, ma direttamente verso il funzionario che ha acconsentito la fornitura del bene o servizio.

2 Febbraio 2022
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In caso di mancanza dell’impegno di spesa l’azione della società per ingiustificato arricchimento non può essere svolta nei confronti dell’ente locale, ma direttamente verso il funzionario che ha acconsentito la fornitura del bene o servizio. Resta salva, in ogni caso, l’azione del creditore verso il Comune in via surrogatoria, qualora il patrimonio del funzionario non fornisca adeguate garanzie, ed a prescindere dall’azione esercitata verso quest’ultimo. Con queste motivazioni la Cassazione (ordinanza n.2433/2022) ha rigettato il ricorso della società verso l’ente locale.

La vicenda

A seguito di richiesta di un ente locale di acquisto di beni e servizi, in ragione del mancato pagamento, dovuto alla mancanza di un valido impegno di spesa, la società adiva il tribunale per ottenere il pagamento del corrispettivo di tale fornitura. Il Tribunale di primo grado ha accolto la domanda della società sul presupposto che l’azione nei confronti del funzionario ex articolo 191 legge numero 267 del 2000 non era utilmente esercitabile perché non era individuabile il funzionario, con la conseguenza che spettava alla società l’azione di indebito arricchimento che era stata esercitata in subordine. La Corte di appello, adita dall’ente locale, ha riformato la sentenza in quanto, essendoci azione nei confronti del funzionario, all’ente locale non avrebbe potuto essere addebitato l’ingiustificato arricchimento, difettando verso l’ente il requisito della sussidiarietà.

Avverso la riforma della sentenza ha presentato ricorso in Cassazione la società dolendosi della decisione dei giudici di appello in quanto, nel caso di specie, era impossibile l’individuazione del funzionario con la conseguenza che, in questo caso, deve essere ammessa l’azione di arricchimento ingiustificato dell’ente quale soluzione residuale.

Le indicazioni della Cassazione

Il ricorso è stato rigettato avendo i giudici di appello correttamente applicato i principi del giudice di legittimità. Infatti, “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l’amministratore o il funzionario inadempiente che l’abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell’elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente locale il quale può soltanto riconoscere “a posteriori”, ex art. 194 d. Igs. n. 267 del 2000 – nei limiti dell’utilità dell’arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio.” (Cass. 30109/ 2018; Cass. 5130/ 2020; Cass. 5665/ 2021).  E’ stato anche precisato che, sia possibile l’azione del creditore verso il Comune in via surrogatoria, qualora il patrimonio del funzionario non fornisca adeguate garanzie, ed a prescindere dall’azione esercitata verso quest’ultimo (Cass. 5665/ 2021).

Il creditore non avendo dimostrato di aver posto, neppure in appello, la questione della possibilità di individuare il funzionario nei cui confronti esercitare l’azione di responsabilità o la domanda di corresponsione della prestazione, non è abilitato ad agire in via diretta nei confronti dell’ente locale per reclamare un ingiustificato arricchimento della fornitura o dei servizi ricevuti.

 

 

 

 

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La Certificazione Unica 2022 e le novità fiscali per i sostituti d’imposta

 a cura di Luigi Lovecchio
Giovedì 10 febbraio 2021 ore 9.00 – 13.00

 

La Certificazione Unica, divenuta oramai una “parte” della dichiarazione dei sostituti d’imposta, contiene il riepilogo dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e di (alcuni) redditi diversi erogati nell’anno precedente. Il corso fornisce indicazioni analitiche per la compilazione dei quadri fiscali della CU 2022, senza trascurare le problematiche riguardanti le operazioni di conguaglio di fine anno e l’assistenza fiscale obbligatoria, anche alla luce delle novità riguardanti la dichiarazione precompilata, l’invio telematico della CU, le sanzioni e il ravvedimento operoso.

Saranno inoltre analizzate:
– le ulteriori novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 e le principali problematiche connesse con il trattamento integrativo del reddito di lavoro dipendente e con la detrazione maggiorata (ex D.L. n. 3/2020);
– la nuova disciplina relativa alla detassazione della restituzione delle retribuzioni al datore di lavoro, con particolare riferimento alle modalità di compilazione dei relativi quadri.

Infine si illustrerà la normativa sul nuovo assegno unico per carichi familiari, con specifico riferimento agli effetti sugli adempimenti dei sostituti d’imposta.
Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

 

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