La verifica FCDE
A seguito della produzione di una tabella analitica dimostrativa del procedimento di determinazione del FCDE a consuntivo, è emerso che un ente locale avesse calcolato i residui iniziali con un anno di ritardo, così ad esempio riguardo al fondo a consuntivo 2019, i residui iniziali presi a riferimento risultano essere quelli che vanno dal 2014 al 2018 in luogo di quelli che vanno dal 2015 al 2019. In modo non diverso ciò è accaduto per il fondo a consuntivo 2020 i residui iniziali presi a riferimento risultano essere quelli che vanno dal 2015 al 2019 in luogo delle annualità che vanno dal 2016 al 2019, conteggiando due volte l’annualità 2019 come previsto dall’art. 107-bis del d.l. n. 18/2020. Anche il calcolo dei residui relativi non sono stati considerati i recuperi dell’IMU e della TARI, con conseguente sottodimensionamento del valore di riferimento corretto del FCDE. Ai fini del possibile riallineamento dei dati l’ente locale ha provveduto a modificare anche il conto consuntivo 2021, anch’esso oggetto del medesimo iter di calcolo. Pertanto, il magistrato istruttore ha potuto certificare come un mancato accantonamento del FCDE negli anni 2019 e 2020 abbia generato disavanzi di amministrazione celati con le regole errate di calcolo attuate dall’ente locale.
Errato calcolo del FPV
Il magistrato istruttore ha anche accertato la mancata generazione del Fondo pluriennale vincolato, richiedendo la documentazione. L’ente locale ha consegnato per ciascuna delle due annualità oggetto di controllo un file excel, recante l’elenco delle spese d’investimento con le relative tipologie d’intervento e fonti di finanziamento, e un file pdf recante alcuni certificati di regolare esecuzione contratto. La corrispondenza tra i due file, per ciascuna annualità, è solo parziale nel senso che varie spese d’investimento riportate nel file excel non trovano alcuna corrispondenza documentale nel file pdf. Per le spese d’investimento che invece trovano corrispondenza tra i due file, pur non avendo inviato il Comune i relativi cronoprogrammi, è tuttavia possibile rinvenire dai certificati di regolare esecuzione contratto, sia la data di affidamento del medesimo contratto, sia la data di ultimazione dei lavori. Da tale raffronto è emerso che, per talune spese d’investimento, le relative fonti di finanziamento non hanno finanziato spese interamente esigibili nel medesimo esercizio di accertamento dell’entrata, bensì negli esercizi successivi. Per tali tipologie di spese il Comune, contrariamente a quanto sostenuto, avrebbe dovuto generare il FPV ma non lo ha fatto. A tal riguardo il Collegio contabile ha evidenziato come la mancata generazione del FPV, che rappresenta un saldo finanziario complementare al principio della competenza finanziaria potenziata su cui si regge la cd. contabilità armonizzata, si riverbera negativamente sulla determinazione del risultato di amministrazione che, ove calcolato senza tener conto dell’FPV in quanto non generato nonostante la sussistenza dei presupposti imponessero l’obbligo di generarlo, risulta pertanto inattendibile. Ricorda il Collegio contabile, come le regole di contabilità potenziata, cui è riconducibile l’istituto del FPV, non sono ascrivibili al determinismo discrezionale dell’amministrazione, bensì sono stabilite imperativamente dal legislatore per le fattispecie ad esso sottese.
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