di Enzo Cuzzola
In caso di ritenuta inattendibilità dei propri documenti contabili, l’Ente locale è senz’altro tenuto a ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella deliberazione n. 263/2024, depositata il 31 dicembre 2024.
Inattendibilità dei documenti contabili: gli obblighi gravanti sull’Ente
Detto obbligo discende in via immediata dai postulati della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza, affermati nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011. Il principio di veridicità, “obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali”, “ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio”. Si tratta di un principio a carattere generale, da osservarsi sia in fase di rendicontazione, sia nel corso della gestione e in sede di elaborazione dei documenti di previsione, “nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento”; tale postulato richiede che tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale siano sostenute da “fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti” e impone di evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste, che devono invece essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.
L’Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011 coordina il principio di veridicità dei documenti contabili con quello dell’attendibilità, in base al quale “un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa”. Tali principi devono quindi a loro volta essere interpretati alla luce del postulato della rilevanza, in base al quale “errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari”; un’informazione “è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall’errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione”.
Il caso di specie
Nel caso specifico, il primo adempimento utile per ripristinare una corretta rappresentazione era rappresentato dal bilancio di previsione 2025-2027 e dalla determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2024, in base all’art. 186, comma 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000. Risulta, infatti, del tutto verosimile che eventuali erronee valutazioni delle poste contabili che avrebbero inficiato l’attendibilità del risultato di amministrazione del precedente esercizio 2023, qualora non siano state debitamente rettificate, spieghino i propri effetti sul risultato di amministrazione dell’esercizio 2024. In proposito va considerato che la ratio della quantificazione del risultato di amministrazione presunto, come chiarito dal par. 9.7 dell’Allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) al d.lgs. n. 118/2011, è esattamente quella di evidenziare “le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione”, e di consentire l’elaborazione di previsioni coerenti con i risultati dell’ultimo esercizio concluso; la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che impone la corretta quantificazione delle relative componenti secondo le analitiche regole dell’Allegato 4/1, risponde proprio alla funzione “di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura”.
Un ruolo cruciale all’interno di tale procedura è naturalmente riconosciuto al responsabile del servizio finanziario, cui competono – quali inderogabili doveri d’ufficio – tanto il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla delibera di approvazione del bilancio (art. 147-bis TUEL), quanto la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione e, più in generale, la salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, dei quali la legge lo costituisce garante (art. 153, comma 4, del TUEL).
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