In premessa viene ricordato che le nuove regole non hanno abrogato né implicitamente né esplicitamente le previsioni dettate per gli enti locali dall’articolo 110 del Dlgs 267/2000: esse «possono essere intese unicamente come integrative rispetto a quelle già contenute nel Tuel, con le quali vanno perciò necessariamente coordinate», operazione che peraltro è niente affatto facile. E ancora le norme per gli enti locali non prevedono limiti per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, ma solo per quelli extra dotazione organica.
La deliberazione ricorda che nel conferimento di incarichi per la copertura di posti vacanti in dotazione organica non possono essere invocate esigenze di contenimento della spesa, né essa può essere ascritta alla disciplina dell’ordinamento civile, per cui la materia è sostanzialmente preclusa a interventi restrittivi del legislatore nazionale. Conclusione che è rafforzata dalla tutela offerta dalla stessa Costituzione all’autonomia regolamentare ed organizzativa degli enti locali. Si deve inoltre ricordare che i principi di carattere generale dettati dalla normativa più recente vanno nella direzione della «valorizzazione delle professionalità interne rispetto al ricorso a soggetti esterni».
La materia è da considerare quindi rimessa alla autonomia dei singoli enti locali, i quali «potranno conferire incarichi temporanei tenendo comunque presente, da un lato, i limiti imposti dai principi di sana gestione delle risorse pubbliche a disposizione degli enti; d’altro lato, dell’eccezionalità della disposizione di cui all’articolo 110 Tuel nel sistema del conferimento d’incarichi dirigenziali».
Infine, il parere ricorda che non siamo nell’ambito di incarichi che possano essere concessi sulla base del criterio della fiduciarietà personale, il cosiddetto spoil system. Per cui ogni ente deve utilizzare procedure ispirate ai principi per cui si «devono prevedere adeguate forme procedimentali idonee a garantire l’oggettività e la trasparenza nella selezione del personale dirigenziale». E infine è sufficiente che questi dipendenti si collochino in aspettativa, non essendo in alcun modo necessaria la conclusione del rapporto di lavoro.
Arturo Bianco
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento