Il ricorso a soggetti estranei all’apparato istituzionale è consentito solo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge o quando non sia possibile provvedere altrimenti per evenienze sopraggiunte e impreviste, in base al principio generale che le P.A. devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi del proprio personale.
(Corte dei Conti- sez. giur. appello Sicilia, sentenza del 29 marzo 2010, n. 101)
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