Incentivi per funzioni tecniche e nomina del direttore dell’esecuzione

18 Settembre 2018
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Il servizio di consulenza della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia risponde al seguente quesito posto da un comune.

Il Comune, richiamando il contenuto dell’art. 113, comma 2[1], del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, chiede di conoscere:
1) se gli incentivi per appalti di servizi e forniture sono dovuti anche nel caso in cui non sia stato nominato il direttore dell’esecuzione;
2) se la nomina di direttore dell’esecuzione sia di stretta competenza del TPO in assenza di dirigenti o della giunta comunale con l’approvazione del progetto.

Sentito il Servizio centrale unica di committenza di questa Direzione centrale si esprimono le seguenti considerazioni.
Quanto al primo quesito, si ritiene che la risposta debba essere negativa, atteso che è la stessa norma citata dall’Ente a stabilire che essa trova applicazione agli appalti relativi a servizi o forniture «nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione» (ultimo periodo).
Relativamente alla seconda questione posta occorre, anzitutto, rammentare che:
– il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento (RUP)[2];
– l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell’ambito delle linee guida n. 3[3], adottate ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, ha individuato i casi nei quali le due figure non coincidono[4].

Né la normativa primaria, né le predette linee guida e nemmeno il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49[5], adottato ai sensi dell’art. 111, commi 1[6] e 2[7], del D.Lgs. 50/2016, chiariscono a chi competa la nomina del direttore dell’esecuzione.

Ne consegue che, in virtù del generale principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa sancito dall’art. 107[8] del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (principio che informa anche la nomina del RUP[9]), la nomina del direttore dell’esecuzione del contratto compete al dirigente o, nei comuni privi di qualifiche dirigenziali, al titolare di posizione organizzativa[10].

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[1] «A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.».

[2] V. art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

[3] Linee guida concernenti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017.

[4] «10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

  1. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
  2. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  3. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
  4. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  5. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.».

[5] «Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.» il cui art. 16, comma 1, dispone che «L’incarico di direttore dell’esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del codice.».

[6] «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, […] su proposta dell’ANAC, […] sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, […]. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. […]».

[7] «Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell’attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. […]».

[8] V. in particolare, il comma 1, secondo il quale «Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.».

[9] L’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 dispone che «il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale».

Secondo le linee guida ANAC n. 3, il RUP è individuato dalle stazioni appaltanti «con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa» (par. 2.1.).

[10] Ai sensi dell’art. 42 del CCRL 7 dicembre 2006.

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