Incentivi sul condono edilizio solo se inseriti nel piano della performance

27 Aprile 2021
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L’erogazione degli incentivi sul condono edilizio non dipende dal notevole tempo trascorso tra la presentazione della pratica di condono, il momento dell’avvenuta istruttoria e il conseguenziale rilascio del titolo edilizio, quanto piuttosto che gli stessi siano inseriti nel ciclo di gestione della performance e siano ancorati ad un rigido e oggettivo sistema di misurazione e valutazione dei risultati perseguiti. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.54/2021).

La domanda del Sindaco

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se sia legittimo riconoscere un compenso per gli incentivi da condono edilizio ai dipendenti, nel caso in cui sia trascorso un notevole lasso di tempo, tra la presentazione della pratica di condono, il momento dell’avvenuta istruttoria e il conseguenziale rilascio del titolo edilizio, presupposto legittimante l’erogazione del relativo compenso.

La risposta

Le disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 30/9/2003 prevedono che “… Ai fini dell’istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall’amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti ed oneri fino ad un massimo del 10% da utilizzare con le modalità di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 23/12/1996, n. 662. Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario”; il successivo c. 41 dispone, infine, che “ Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo (…), il 50 % delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione (ai sensi dell’art. 35, c. 14, della l. 47 del 1985) è devoluto al comune interessato”.

Dalla disposizione legislativa, a dire del Collegio contabile, non si evince un limite temporale entro cui l’attività istruttoria, a pena di decadenza, deve espletarsi e/o avviarsi, ma il legislatore si limita a prevedere il valore massimo di incremento dei diritti e degli oneri di sanatoria (10%), nonché a precisare la tipologia di prestazione lavorativa (progetti finalizzati) che ne legittima, quale conditio sine qua non, l’erogazione.

In merito alla sussistenza di “progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro”, e non a quello della data di avvio dell’istruttoria, deve valutarsi la compatibilità della predetta previsione normativa, con il vigente ordinamento in tema di compensi erogabili al personale dipendente.

L’incentivo al personale, previsto dalla citata disposizione legislativa, attualmente risulta compatibile con il CCNL delle “Funzioni locali”, sottoscritto il 21.05.2018, che all’art.68, comma 2, prevede l’erogazione di “premi per la produttività individuale e di gruppo”, costituenti parte variabile del trattamento accessorio del personale, finalizzati a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi.

Conclusioni

Pertanto, presupposto per l’erogazione degli incentivi da condono edilizio non è il maggior o minor tempo decorso tra la data di presentazione della domanda di condono e l’attività istruttoria, bensì che tali progetti finalizzati, da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, presentino i requisiti di cui CCNL sopra richiamato, siano inseriti nel ciclo di gestione della performance e siano ancorati ad un rigido e oggettivo sistema di misurazione e valutazione dei risultati perseguiti.

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