di Vincenzo Giannotti
La sezione autonomie della Corte dei conti ha concluso in senso positivo la querelle
Sì all’erogazione anche dagli enti in esercizio provvisorio
Sospiro di sollievo per tutti gli enti locali in esercizio provvisorio, ossia che hanno approvato il bilancio di previsione oltre il 31 dicembre, ma nei termini di differimento previsti dalla legge o dal decreto del Viminale. In questo caso gli incentivi tributari, che il legislatore ha condizionato all’approvazione dei documenti contabili nei termini, potranno essere erogati anche dagli enti che si sono avvalsi del differimento dei termini disposti dal ministero dell’Interno, facendo venire meno un consolidato indirizzo della giurisprudenza contabile che ne aveva escluso l’erogazione, al di fuori dei limiti di cui all’art.23, comma 2, del dlgs 75/2017, in caso di approvazione del bilancio di previsione oltre il termine del 31 dicembre. La sezione delle autonomie della Corte dei conti (deliberazione n.19/2021) ha concluso, pertanto, in senso positivo una querelle che aveva messo in apprensione molti enti locali, accogliendo in questo caso le indicazioni della sezione ligure (deliberazione n.78/2021) che ha avuto il merito di sollevare la questione di massima, operando una lettura diversa delle disposizioni del Tuel, ossia valorizzando non solo il primo periodo dell’art.151, comma 1, del Tuel, ma estendendone il contenuto anche all’ultimo periodo del medesimo comma che dispone il possibile differimento da parte del ministero dell’Interno. Esercizio provvisorio e incentivi tributari.
Per la sezione delle autonomie il punto di snodo è dato dalla neutralità, in termini di maggior accertamento e di incassi dei tributi, avvenuti in esercizio provvisorio, fugando in tal modo i dubbi espressi dai giudici contabili delle diverse sezioni regionali (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Abruzzo e Piemonte). Secondo queste ultime, infatti, l’approvazione del bilancio di previsione, oltre il termine del 31 dicembre, determina precise conseguenze sul piano della gestione finanziaria dell’ente, ossia l’applicazione, ai sensi dell’art. 163 Tuel e del paragrafo 8 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (contenuto nell’allegato 4/2 al dlgs 23 giugno 2011, n. 118), della più stringente disciplina che regola l’esercizio provvisorio, «con riguardo al quale anche la previsione e l’erogazione di risorse incentivanti, quale l’incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse alla partecipazione dell’ente all’accertamento dei tributi erariali, non possono considerarsi sottratte ai suddetti limiti». A dire dei giudici della nomofilachia contabile, le preoccupazioni indicate non sono giustificate. Infatti, dal punto di vista giuridico-contabile, l’approvazione del bilancio di previsione, in un sistema di contabilità finanziaria, costituisce momento di autorizzazione delle spese e delle sole entrate da indebitamento, mentre non autorizza l’attività di accertamento e riscossione delle entrate. In altri termini, secondo l’art.164 del Tuel, l’approvazione del bilancio di previsione, in un sistema di contabilità finanziaria, costituisce momento di autorizzazione delle spese e delle sole entrate da indebitamento, non avendo nulla a che vedere con le attività di accertamento e riscossione delle entrate. Le condizioni per l’erogazione. Risolta la questione sulla data di approvazione del bilancio di previsione, resta lo spirito della norma che è quello di premiare l’effettivo incremento di accertamenti e incassi da Imu e Tari. La sezione delle autonomie, al fine di poter giustificare che le risorse destinate agli incentivi del personale, siano poste al di fuori dei vincoli di crescita del salario accessorio (art.23, comma 2, dlgs 75/2017 ossia di non superamento di quanto stanziato nell’anno 2016), detta in ogni caso le seguenti condizioni: – la destinazione del maggior gettito (da incassare, oltre che da accertare) avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di finanza pubblica deducibile da idonea programmazione; – corretta e preventiva determinazione degli obiettivi (che trovano fonte nei documenti annuali di perfomance organizzativa e individuale); – destinazione dei soli maggiori incassi (o meglio, di una percentuale di essi) al trattamento accessorio; – liquidazione sulla base di entrate certe risultanti dall’approvazione del rendiconto del precedente esercizio finanziario.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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