La vicenda
Un consorzio intercomunale ha citato in giudizio davanti al giudice amministrativo un ente locale, per il mancato versamento delle quote consortili di diversi anni, stante l’inadempimento al riconoscimento del debito fuori bilancio in violazione degli obblighi contabili di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L. In altri termini, a dire del consorzio, la controversia non riguarderebbe “il riconoscimento della sussistenza, o meno, del diritto di credito in capo al consorzio per la somma della quale pretende l’inserimento negli atti contabili comunali propedeutici al relativo pagamento”. Né atterebbe “ad una pretesa di adempimento contrattuale”. Pertanto, l’obbligo di pagamento dei contributi consortili era già stato assunto in virtù dell’adesione del Comune al Consorzio e dell’approvazione dei bilanci. In altri termini, l’attivazione del potere amministrativo ex artt. 193 – comma 1 – lett. b) e 194 – comma 1 – lett. b) del T.U.E.L., il relativo riconoscimento costituirebbe un obbligo da parte della P.A. nei confronti del Consorzio.
A seguito della declinazione della giurisdizione da parte del giudice amministrativo di primo grado, il Consorzio ha proposto appello in Consiglio di Stato, stigmatizzando come, nel caso di specie, non si sia in presenza di una tutela di un diritto soggettivo, quanto di un interesse legittimo a che il Comune si attivi, esercitando il prescritto procedimento amministrativo di iscrizione del debito fuori bilancio.
La conferma della giurisdizione
L’Alto Consesso amministrativo ha evidenziato, in via preliminare, le indicazioni della Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 29178 del 21/12/2020) secondo cui “In tema di riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, sebbene non esista un diritto soggettivo del privato al riconoscimento del debito assunto dalla P.A. (atteso che detto riconoscimento consegue all’attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all’ente la valutazione dell’utilità e dell’arricchimento ottenuti con l’acquisizione di beni e servizi, attraverso l’assunzione di un’obbligazione sprovvista di copertura contabile), tuttavia gli effetti del mancato riconoscimento incidono sul credito del privato al corrispettivo per i beni e servizi prestati; pertanto, ove il privato agisca ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell’ente locale e l’ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio, la situazione giuridica fatta valere in giudizio si configura come posizione di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario”.
Nel caso di specie, pertanto, rientra la competenza del giudice ordinario per la cognizione in ordine ad una controversia che riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono “a valle” rispetto alla conclusione dell’accordo fra P.A.
In conclusione, deve essere confermato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo non solo sulla domanda formulata dai ricorrenti di “accertamento dell’obbligo del Comune di effettuare il procedimento ad hoc”, ma anche su quella volta ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati (contenenti, in concreto, il diniego da parte dell’Ente di far ricorso alla procedura richiesta), spettando la controversia, complessivamente considerata, alla giurisdizione del giudice ordinario. In altri termini, in caso di mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sottostante, relativo all’obbligazione pecuniaria, e non già dalla omessa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio. Pertanto, spetterà al consorzio a seguito della formazione del giudicato in sede civile, avente ad oggetto la condanna al pagamento delle somme dovute per i contributi consortili, di attivare il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo al fine di conseguire, anche a mezzo di commissario ad acta, il pagamento del dovuto, previo riconoscimento del debito fuori bilancio.
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