E’ legittima la clausola della lex specialis per la gara per l’affidamento di mutui ventennali e trentennali, con cui si prevedeva che essa non sarebbe stata aggiudicata all’offerta risultata migliore se questa fosse risultata superiore alla proposta formulata dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa. Tale clausola, che introduce al termine della gara, un confronto extraprocedurale tra l’offerta risultata migliore ed una proposta che sarebbe stata richiesta alla Cassa citata, non risulta lesiva dei principi che regolano le procedure ad evidenza pubblica in ragione della natura di organismo di diritto pubblico della Cassa Depositi e Prestiti Spa. Trattasi, infatti, di un soggetto dotato di personalità giuridica, sottoposto indubbiamente ad un’influenza pubblica essendo il suo capitale in mano allo Stato, e si può anche ritenere che sia istituita per soddisfare esigenze d’interesse generale che non hanno carattere industriale/commerciale. La Cassa ha infatti lo scopo di fornire la provvista finanziaria delle P.A. statali e locali per consentire loro di svolgere le proprie funzioni istituzionali. Ne consegue che, rientrando l’attività posta in essere dalla Cassa tra le sue attività istituzionali, essa era esentata, nella specie, in base a quanto stabilito dall’art. 19, c. 2, D.lgs. 163/2006, dal rispetto delle norme che regolano l’evidenza pubblica.
(TAR Toscana-Firenze, sez. I, sentenza del 27 aprile 2010, n. 1042)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento