Con questo approfondimento chiariamo se debba essere effettuato l’accantonamento in esame:
- per il Sindaco che abbia rinunciato all’indennità di funzione (non avendo tuttavia precisato di rinunciare anche all’indennità di fine mandato);
- per il Vicesindaco che abbia sostituito il Sindaco nell’espletamento del mandato.
Con riguardo al primo quesito (spettanza dell’indennità di fine mandato al Sindaco che abbia rinunciato all’indennità di funzione), la sezione campana, con la delibera n. 312/2023, ha precisato quanto segue:
- il Sindaco può rinunciare, o chiedere di ridurre, l’indennità di funzione, dato che tale indennità non è assimilabile al reddito da lavoro (il reddito non è rinunciabile, ai sensi dell’art. 2113 del codice civile);
- in caso di rinuncia del Sindaco all’indennità di funzione, tale rinuncia non può incidere sulla destinazione delle somme risparmiate, divenendo esse delle economie di spesa nel bilancio;
- non esiste una indennità di fine mandato autonoma rispetto all’indennità di funzione: la prima integra la seconda;
- l’indennità di fine mandato va commisurata all’indennità di funzione effettivamente corrisposto;
- in ipotesi di rinuncia o riduzione dell’indennità di funzione, l’indennità di fine mandato deve essere azzerata o ridotta.
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