Indennizzo da utilizzo della discarica – Anci Risponde

Anci risponde ad un quesito sulla contabilizzazione dell’indennizzo per disagio ambientale, in quanto nella convenzione non è specificata la destinazione di tale somma.

Domanda

Nel nostro territorio è presente, da circa 20 anni, una discarica gestita da una società che, in base ad una convenzione, eroga annualmente una somma a titolo di indennizzo per disagio ambientale, calcolata in percentuale sul fatturato. Nella convenzione non è specificata la destinazione di tale somma tuttavia, fino ad oggi, tale indennizzo è stato contabilizzato tra le entrate correnti, alla voce 3.01.03.01.003, ed è stato in parte destinato agli investimenti come avanzo di parte corrente sia nel bilancio dell’anno in corso di gestione che nei successivi. Visti i principi contabili 5.3.5 e 5.3.6 sembra di capire che per l’anno in corso di gestione (2016) è possibile destinare liberamente agli investimenti il margine di parte corrente mentre per gli anni successivi è possibile farlo solo entro i limiti di cui ai suddetti principi. Poiché l’amministrazione intende continuare a destinare una discreta parte dei proventi della Discarica ad investimenti sul territorio e, considerato che il saldo di cassa di parte corrente dell’anno 2013, non è positivo come possiamo gestire contabilmente tale entrata senza incorrere in una irregolarità?

Peraltro in questo momento dobbiamo anche sanare il bilancio 2016-2018 in quanto in tutti e tre gli anni avevamo destinato l’intero margine di parte corrente agli investimenti.

Risposta

Tenuto conto della integrazione che è stata portata ai paragrafi 5.3.5 e 5.3.6 dell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, dal DM 25/3/2016, si ritiene corretta l’interpretazione data in base alla quale è possibile destinare liberamente agli investimenti il margine di parte corrente mentre per gli anni successivi è possibile farlo solo entro i limiti di cui ai suddetti principi.

– Con riferimento agli esercizi successivi al 2016, se il saldo di cassa di parte corrente dell’anno 2013 non è stato positivo, stante quanto specificato al citato paragrafo 5.3.6, non risulta possibile prevedere un utilizzo di questo margine di parte corrente al finanziamento di investimenti.

– Pertanto, sarà in occasione della approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019, che si potrà correggere questa situazione, sempre che, comunque, i saldi di cassa del periodo 2014-2016 risultino positivi.

– Comunque, per evitare l’impatto negativo che questi vincoli pongono sulla destinazione di queste entrate, a parere di chi scrive, occorrerebbe deliberare una modifica alla convenzione in essere nella quale, a seguito di adeguata motivazione, specificare che una quota di questi indennizzi deve essere destinata a finanziare investimenti.

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