– dai parametri di deficitarietà definiti con decreto ministeriale,
– dagli indici che la Sezione utilizza ai fini del controllo monitoraggio (ad es. in tema di: equilibrio di competenza, risultato di amministrazione, gestione residui, debiti fuori bilancio, partite in conto terzi, gestione della cassa, indebitamento, strumenti finanziari, patto di stabilità, spesa di personale)
– da altri parametri stabiliti dalla legge i quali, a seguito di valutazioni concrete, assunte anche in un ottica previsionale, forniscono gli elementi necessari e sufficienti ai fini dell’adempimento di legge in questione.
Riferimento normativo:
Art. 6, c. 2 d.lgs. 149/2011 (in vigore dal 5 ottobre) “Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto e dell’articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”
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