Indicazioni per la redazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Quarta parte)

18 Gennaio 2017
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Con il presente articolo, riguardante le entrate da trasferimenti statali, terminano le pubblicazioni per essere le successive indicazioni, sulla formazione del bilancio di previsione 2017-2019, raccolte in uno specifico ebook che sarà pubblicato sul sito appena completato.

LE INDICAZIONI SULLE ENTRATE DA TRASFERIMENTI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Al fine di evitare successive manovre di bilancio, come accaduto negli anni precedenti, nella legge di bilancio sono istituite istituiti due fondi per gli enti territoriali, disciplinati rispettivamente dai commi 433 – 437 e dai commi 438-439 come da seguente tabella:

ARTICOLO UNICO TESTO COMPLETO NOTE DI COMMENTO
Comma 433 e Comma 437 Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle seguenti risorse:a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell’articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;b) le risorse in conto residui di cui all’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;c) le risorse in conto residui di cui all’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all’attuazione dell’articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo nonché di cui al comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016”. Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge della legge di bilancio 2017 sono state quantificate le risorse economiche pari a complessivi € 1.992.436,74, alimentato con le risorse iscritte in conto residui che risultino non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, autorizzate per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e non utilizzate dalle regioni a tal fine, e con le somme disponibili sulla contabilità speciale istituita dall’articolo 45, comma 2, del D.L. n. 66/2014, per le operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, non utilizzate dalle regioni alla data del 31 dicembre 2016, così suddivise:lett. a) per € 623.728.816,77;lett. b) per € 207.603.481,97;lett. c) per € 491.103.926,00;lett. d) per € 670.000.000,00.La somma risulta, pertanto, pari appunto ad € 1.992.436.224,74.Veniva, inoltre, precisato come il citato importo trasferito agli enti territoriali, non determina oneri in termini di indebitamento netto, in quanto ciascun ente territoriale, beneficiario del fondo, è destinato a conseguire un valore positivo del saldo nel pareggio di bilancio (l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio) in misura pari alla quota del fondo assegnata all’ente stesso.In termini della neutralità ai fini del pareggio di bilancio dispone il comma 437 a mente del quale:“Le risorse di cui al comma 433 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso

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