Individuazione massa passiva e durata del piano di riequilibrio: il warning della Corte dei conti

16 Gennaio 2023
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Come è noto, l’art. 243-bis, comma 5-bis, del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) considera il rapporto fra l’ammontare della massa passiva e gli impegni al titolo I della spesa dell’ultimo rendiconto approvato quale elemento rilevante ai fini del calcolo della durata massima del piano di riequilibrio (compresa fra 4 e 20 anni).

Intervenendo sulla corretta individuazione delle componenti della massa passiva, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella deliberazione n. 133/2022/PSRP, depositata lo scorso 16 dicembre, ha ribadito che è necessario “scongiurare l’inclusione, ai soli fini della determinazione della durata del piano ex art. 243-bis, comma 5-bis Tuel, di quote di disavanzo già soggette ad una disciplina eccezionale di rientro agevolato al fine di dilatare i tempi del risanamento finanziario, compromettendo l’effettività dei principi di responsabilità di mandato ed equilibrio dinamico del bilancio (in tal senso, cfr. anche Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 108/2021/PSRP).

Nel caso specifico, invece, il Comune aveva considerato, ai fini del calcolo della massa passiva, anche il quantum residuo del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; l’errore, giustificato dal Comune con riferimento alle ridotte dimensioni dell’ente e all’assenza di personale qualificato, non aveva comunque condizionato la durata massima possibile, rimanendo confermata quella originaria, in ragione dell’esiguità della differenza della massa passiva correttamente ricalcolata.

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