Con comunicato del15/12/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:
Dalla risoluzione 104/E del 15 dicembre 2015 arrivano opportuni chiarimenti sulla gestione delle istanze di interpello antielusivo, alla luce delle novità normative recate da due distinti provvedimenti: il Dlgs 128/2015, che dal 1° ottobre scorso ha introdotto una definizione di abuso del diritto e una nuova procedura di interpello antiabuso, e il Dlgs 156/2015 che, con effetto dal prossimo 1° gennaio 2016, ha profondamento modificato l’intera disciplina degli interpelli tributari (compresi quelli antiabuso), procedendo a una sua uniformazione
Per le istanze presentate entro il 1° settembre 2015 (fondate sull’articolo 37-bis del Dpr 600/1973, poi abrogato dal 2 settembre) alle quali ancora non sia stata fornita risposta, l’Amministrazione finanziaria renderà il proprio parere limitatamente alla richiesta applicazione dell’articolo 37-bis (vigente alla data della loro presentazione), potendo le stesse risultare prive degli elementi indispensabili per una complessiva valutazione antiabusiva della fattispecie rappresentata.
Dovendosi applicare le regole procedurali vigenti al momento di presentazione dell’istanza, il termine di 120 giorni per la risposta non è da considerarsi perentorio; il contribuente ha comunque la possibilità di diffidare l’Amministrazione, con la conseguenza che, decorsi altri 60 giorni dalla diffida, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa prospettata.
Per le istanze presentate nel periodo tra il 2 e il 30 settembre 2015, a causa del disallineamento temporale tra le disposizioni succedutesi, è impossibile analizzare le fattispecie rappresentate negli interpelli antielusivi presentati in assenza di un qualsiasi parametro normativo di riferimento. Tuttavia, nel rispetto del principio di buona fede e di collaborazione tra contribuente e Amministrazione, quest’ultima segnalerà tale circostanza al contribuente, invitandolo a presentare una nuova istanza di interpello ex articolo 10-bis della legge 212/2000, senza necessità di allegare i documenti eventualmente già trasmessi con la precedente richiesta. Se il contribuente aderisce all’invito, non verrà contestata l’eventuale non preventività della nuova istanza, nel caso sia presentata entro 60 giorni dalla ricezione dell’invito e sempre che riguardi la medesima fattispecie rappresentata nella precedente.
Per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, il contribuente che intende richiedere il parere in ordine all’abusività di una determinata operazione deve presentare l’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 5, della legge 212/2000, ossia secondo le disposizioni cui rinvia l’articolo 11 della stessa legge 212, non essendo più possibile procedere ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge 413/1991. Tuttavia, se in fase di prima applicazione il contribuente formula un’istanza ai sensi dell’articolo 21, comma 9, l’istanza è comunque considerata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10-bis, comma 5, qualora il richiamo all’articolo 21, comma 9, risulti essere il frutto di un mero errore materiale.
Per quanto riguarda gli elementi essenziali che devono essere contenuti nell’istanza e gli effetti della risposta, attraverso l’interpello antiabuso, il contribuente – prima che scadano i termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie oggetto dell’istanza – può ottenere il parere dell’Amministrazione circa la qualificazione come abuso di diritto delle operazioni che intende realizzare o che sono state realizzate.
L’istanza deve contenere una compiuta descrizione della fattispecie su cui viene richiesto il parere ed essere supportata da idonea documentazione. Poiché il comma 1 dell’articolo 10-bis della legge 212/2000 ha introdotto una definizione di abuso del diritto che unifica i concetti di abuso e di elusione con valenza generale per tutti i tributi e il comma 5 non impone di presentare una richiesta di parere relativa a tutti i tributi connessi all’operazione rappresentata, il contribuente, nell’istanza, è tenuto a indicare il settore impositivo in relazione al quale il parere è richiesto, specificando le norme che ritiene applicabili, comprese quelle che ipotizza passibili di abuso. Se non è possibile desumere direttamente o attraverso i riferimenti normativi richiamati il settore impositivo (o i settori) cui si riferisce l’istanza, questa viene considerata inammissibile (cfr circolare 32/2010).
La risposta dell’Amministrazione, in ogni caso, avrà effetti solo per il settore impositivo e le norme richiamate nell’istanza e nei limiti delle fattispecie rappresentate e delle richieste formulate.
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