Invio alla corte dei conti del referto del controllo di gestione

Rimane fermo che ogni Ente stabilisce le modalità operative con apposite norme statutarie o regolamentari, ai sensi dell’art. 147, comma 2, del Tuel. La regolamentazione del controllo di gestione avviene normalmente nel regolamento di contabilità.

11 Febbraio 2021
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L’obbligo di redigere ogni anno il referto annuale del controllo di gestione è indicato nell’art. 198 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e riguarda tutti gli enti locali. Il citato articolo recita testualmente: “La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili”.

Da segnalare l’uso del termine “referto” in luogo di “report” come viene generalmente denominato dagli studiosi ed operatori nazionali ed internazionali: sembra che il legislatore abbia voluto espressamente conferire al report annuale una veste di diritto amministrativo, con una serie di adempimenti conseguenti responsabilizzanti sotto vari profili; si pensi all’invio alla Corte dei conti ed ai controlli mirati su alcune tipologie di spesa introdotti in tema di incarichi di consulenza, di spese di rappresentanza, di autovetture, di acquisti, ecc.

Riepilogando, il referto del controllo di gestione fornisce gli elementi necessari alla valutazione ed è indirizzato:
1) agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
2) ai responsabili dei servizi per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
3) alla Corte dei conti.

Rimane fermo che ogni Ente stabilisce le modalità operative con apposite norme statutarie o regolamentari, ai sensi dell’art. 147, comma 2, del Tuel. La regolamentazione del controllo di gestione avviene normalmente nel regolamento di contabilità. Ciò in virtù di due elementi: uno formale, ovvero l’espressa citazione del “regolamento di contabilità” nel comma 1, dell’art. 196 e nel comma 1 dell’art.197 del Tuel (vedasi anche l’art. 152, comma 4, del Tuel in tema di disapplicazione di alcune norme del Tuel, per effetto del regolamento di contabilità); l’altro sostanziale, deriva dalla necessità di avvalersi di un adeguato sistema informativo contabile, la cui disciplina è oggetto esclusivo del regolamento di contabilità. In merito alle modalità di effettuazione del controllo di gestione l’art 197 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, stabilisce in sintesi quanto segue:
– ambito di applicazione: “ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale”;
– tempistica: “è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità”;
– Fasi (art. 197, comma 2 del Tuel):
a) predisposizione del PEG – piano esecutivo di gestione
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione intrapresa.
– Servizi e Centri di costo: “Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti…” (art. 197, comma 3, Tuel).
– l’analisi per servizio e centro di costo:
a) occorre verificare “i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.” (art. 197, comma 3, Tuel).
b) l’analisi di efficacia, di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa “è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto..” (art. 197, comma 4, Tuel).

Per effetto dell’art. 169, comma 3 bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG. L’art. 198-bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, prevede che “la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 198, anche alla Corte dei conti (l’art. 198-bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 è stato inserito dall’art. 1, comma 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191). La Corte dei conti con delibera 16/AUT/04 del 22 ottobre 2004 è intervenuta precisando che l’onere della trasmissione dei documenti relativi al controllo di gestione è posto in capo alla struttura che provvede al controllo medesimo, se esistente; altrimenti, spetta al segretario generale o direttore generale. L’invio del referto alla Corte dei conti è disposto per l’attuazione delle verifiche sul funzionamento dei controlli interni e delle verifiche su alcune tipologie di spesa, da parte della Corte dei conti stessa, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la delibera n. 13 del 28 gennaio 2021, ha precisato che il referto annuale sul controllo di gestione è un atto diverso dalla relazione sulla performance (di cui all’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) e dal piano esecutivo di gestione (di cui all’art. 169, comma 3 bis del Tuel) e va comunque trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 198 bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Un aspetto certamente degno di nota riguarda peraltro la possibilità, da parte del regolamento di contabilità, di disapplicare l’art. 197 (Modalità del controllo di gestione) e l’art. 198 (Referto del controllo di gestione) introducendo una diversa disciplina (art. 152, comma 4, let. c, del Tuel). Sussiste pertanto una certa discrezionalità da parte di ciascun Ente, che può essere utilizzata per semplificare le procdure, specie negli enti di minori dimensioni, fermo restando i principi e le linee fondamentali del controllo indicate nell’art. 196, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

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