Irrilevante la mancata intesa con le parti sindacali in caso di regolamentazione dei compensi all’avvocatura comunale

Approfondimento di V. Giannotti

A fronte delle novità introdotte dal d.l.90/2014, in merito alla regolamentazione dei compensi all’avvocatura comunale, adiscono il Tribunale amministrativo i legali interni a fronte della protratta inerzia da parte del Comune. In sede di giudizio, i giudici amministrativi, riconoscono non fondata la questione della competenza del giudice ordinario, vertendo la controversia su interessi legittimi e non su diritti soggettivi. Avuto, invece, riguardo allo stallo delle trattative con le organizzazione sindacali, evidenzia il plesso amministrativo di prime cure, come spetti all’amministrazione in via unilaterale la citata regolamentazione, mentre al competenza alle trattative con le parti sindacali riguardino esclusivamente la sola correlazione tra i citati compensi e la retribuzione di risultato. Pertanto, viene ordinato all’Amministrazione di procedere in via d’urgenza, e in caso di ulteriore inerzia, oltre il termine dei sessanta giorni, i convenuti potranno adire il giudice dell’ottemperanza per la nomina del commissario ad acta. Tali sono le conclusioni del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza 9/3/2017 n.355 qui di seguito commentata.

Il fatto

Gli avvocati interni dell’amministrazione comunale, a seguito di specifica lettera di diffida, avevano adito il TAR in considerazione della protratta inerzia da parte del Comune nell’approvazione del regolamento comunale richiesto per il pagamento dei compensi all’avvocatura interna, in coerenza con le disposizioni del d.l.90/2014, qualora in presenza di sentenza favorevole all’Ente.
Il Comune sollevava, in via pregiudiziale, la questione di giurisdizione, in considerazione della valenza dei citati compensi quali diritti soggettivi, precisando nel merito che non vi era alcuna inerzia da parte dell’amministrazione in considerazione del non colposo arresto delle trattative con le parti sindacali che avevano condotto ad una non condivisione sui contenuti del contratto decentrato.

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