Il Sindaco di un comune chiede ausilio ai giudici contabili al fine di verificare la possibilità di impegnare una spesa in gestione provvisoria riguardante un appalto di durata triennale, dove gli impegni di spesa verranno presi sulla base delle esigenze stabilite dall’amministrazione, a fronte di una pluralità di servizi affidati, in conformità alle disposizioni del bado di gara espletato. Il problema nasce dal rifiuto da parte del responsabile del servizio di adottare la citata determina di impegno a fronte di un bilancio non ancora approvato. La risposta al quesito è contenuta nella deliberazione n.191, depositata in data 19/07/2016, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia.
LA DIFFERENZA TRA ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA
Il Collegio contabile rileva in via preliminare come sia fondamentale la distinzione, inserita nell’art.163 TUEL, così come novellato dal d.lgs.126/2014, tra esercizio provvisorio e gestione provvisoria da cui discendono conseguenze diverse per gli enti locali che si trovino in tale situazione.
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria. Il primo comma del citato art.163 TUEL stabilisce una prima regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
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