La circolare del MEF si adegua alle indicazioni della Consulta sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione

4 Ottobre 2018
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A seguito della sospensione del bando delle periferie, ad opera del decreto mille proroghe, il Governo ha trovato alcuni spazi finanziari necessari a garantire gli investimenti derivanti da avanzi per investimenti. La Circolare 03/10/2018 n.25  del Ministero dell’Economia e delle Finanze, precisa come l’articolo 13, comma 04, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2018, a 320 milioni di euro per l’anno 2019, a 350 milioni di euro per l’anno 2020 e a 220 milioni di euro per l’anno 2021. Tali coperture permetteranno agli enti locali di determinare il saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, considerando tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Le indicazioni della Consulta

Con la sentenza n. 247 del 2017, la Corte Costituzionale ha chiarito che “l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e “non può essere oggetto di prelievo forzoso” attraverso i vincoli del pareggio di bilancio. Con successiva sentenza n. 101 del 2018, il giudice delle leggi ha confermato il citato orientamento dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 466, della legge n.232/2016 nella parte in cui stabilisce che dal 2020 “tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali” e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza.

L’adeguamento del MEF

A fronte delle chiare indicazioni formulate dalla Consulta, è intervenuta dapprima il decreto mille proroghe e successivamente il MEF, a fronte dell’obbligo di adeguamento alle disposizioni della citata illegittimità costituzionale. Il principio di adeguamento trova riscontro nella stessa legge n.196/2009 nella parte i cui prevede che “il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura é applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

In conclusione, le città metropolitane, le province e i comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

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