Le indicazioni della Consulta
Con la sentenza n. 247 del 2017, la Corte Costituzionale ha chiarito che “l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e “non può essere oggetto di prelievo forzoso” attraverso i vincoli del pareggio di bilancio. Con successiva sentenza n. 101 del 2018, il giudice delle leggi ha confermato il citato orientamento dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 466, della legge n.232/2016 nella parte in cui stabilisce che dal 2020 “tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali” e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza.
L’adeguamento del MEF
A fronte delle chiare indicazioni formulate dalla Consulta, è intervenuta dapprima il decreto mille proroghe e successivamente il MEF, a fronte dell’obbligo di adeguamento alle disposizioni della citata illegittimità costituzionale. Il principio di adeguamento trova riscontro nella stessa legge n.196/2009 nella parte i cui prevede che “il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura é applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
In conclusione, le città metropolitane, le province e i comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento