Le indicazioni legislative sulle spese di investimento ed IVA
L’art.119 della Carta costituzionale al comma 6 precisa che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio”. In merito alla definizione di investimento, la legge dello stato richiamata dalla norma costituzionale è rinvenibile nella Legge 24.12.2003, n. 350, all’art.3, comma 18 ha indicato a livello tassativo le diverse tipologie di spese di investimento, tipologie che possono essere modificate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT. Tra le diverse tipologie previste dal legislatore non rientra il pagamento di imposte o tasse.
Avuto riguardo alla normativa sull’IVA il riferimento legislativo è dato dall’art.1 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 il quale dispone che “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
Infine, in merito al ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali, il riferimento normativo è rintracciabile nella legge 24.12.2012, n. 243 che, all’art.1, commi 1 e 2, precisa che lo stesso è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento e, inoltre, che le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.
La risposta del Collegio contabile
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione 21/02/2018 n.54 risponde alla domanda posta dal Sindaco precisando che l’imposta sul valore aggiunto possa essere finanziata con lo strumento del contratto di mutuo solamente nel caso in cui il pagamento della stessa avvenga contestualmente all’acquisto del bene o servizio, per le seguenti ragioni:
- l’IVA è un’imposta neutra, avente natura accessoria, che colpisce la parte di incremento che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere completamente sul consumatore finale, tenuto a pagare l’intera imposta;
- pur essendo l’IVA per la PA normalmente classificata contabilmente come spesa corrente, in casi eccezionali quando la stessa inerisce al pagamento di investimenti assume carattere accessorio dell’investimento aumentandone il valore da iscrivere nel bilancio dell’ente locale e, come tale, finanziabile con mutuo unitamente alla spesa principale, assumendone di fatto una spesa in conto capitale;
- secondo la legge 243/12 l’IVA potrà essere registrata in conto capitale e, quindi, finanziata da mutuo, solo se la stessa viene corrisposta prima o contestualmente all’adozione dei conseguenti piani di ammortamento.
Pertanto, nel caso in cui l’ente corrisponda la medesima imposta a distanza di tempo, ovvero dopo che il piano di ammortamento dell’investimento e del relativo mutuo sia stato effettuato, il Comune non potrà ricorrere all’indebitamento venendo meno il rapporto di stretta accessorietà che legittima in deroga al principio generale di contabilizzazione dell’IVA a spese di investimento con relativa copertura con mutui (o altre forme di indebitamento).
In conclusione, il Comune potrà essere abilitato ad includere l’IVA negli investimenti, con la relativa copertura con mutui, solo in presenza del suo pagamento prima o contestualmente all’acquisto di beni a patrimonio e regolarmente contabilizzati nelle scritture contabili.
Riposta al quesito del Comune
Nel caso di specie, precisa il Collegio contabile, il pagamento della sola imposta sul valore aggiunto avvenuto a distanza di anni rispetto all’adempimento dell’obbligazione principale, non possa avere nel mutuo la sua forma di finanziamento.
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