La compatibilità del ruolo di revisore dei conti di un comune e di sindaco della società partecipata

Approfondimento di V. Giannotti

La Procura contabile si è interessata della presunta incompatibilità del ruolo del revisore di un comune e della sua nomina quale sindaco di una società partecipata dal Comune stesso, tanto da rinviare a giudizio di conto il citato revisore. Di diverso avviso il Collegio contabile che non ha riscontrato alcun danno erariale e ribadita la compatibilità del citato incarico.

Il caso

La Procura contabile chiede la condanna del convenuto al risarcimento del danno cagionato al Comune per avere svolto, in regime di incompatibilità, sia le funzioni di revisore dei conti del Comune sia le funzioni di sindaco della società partecipata dal comune per circa il 42 % del capitale sociale. Il citato danno erariale veniva quantificato pari ai compensi erogati dal Comune in vigenza della predetta incompatibilità. In particolare si sarebbe in presenza di una incompatibilità per violazione delle seguenti norme: art. 236 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267; art. 2399, comma 1, del c.c.; art. 10, comma 1, del D. Lgs.vo 27 gennaio 2010, n. 39, e artt. 9 e 17 del D. Lgs.vo 8 aprile 2013, n. 39.
Il convenuto si difende precisando come si sarebbe in presenza di una società di cui il comune non esercitava il controllo e, in ogni caso, lo stesso avrebbe adempiuto ai propri doveri con indipendenza e obiettività, all’interno di un organo collegiale di cui era componente.

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