La competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità negli enti dissestati

6 Dicembre 2021
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La questione di particolare rilevanza riguarda la competenza nella gestione dei fondi acquisiti per anticipazioni di liquidità prima della dichiarazione di dissesto, ovvero se spetti all’Organismo straordinario di liquidazione o all’ente locale nella fase di gestione ordinaria del proprio bilancio. La Corte dei conti per la Calabria (deliberazione n.135/2021) pur dichiarando inammissibile il quesito posto in via diretta dall’OSL ha evidenziato che, se la competenza fosse di quest’ultimo, vi sarebbero conseguenze finanziarie rilevanti per l’ente locale che al posto di corrispondere la quota annuale di rimborso per tutta la durata dell’anticipazione di troverebbe a dover gestire una perdita significativa (pari al 50%) delle risorse ritornate nella massa passiva se la competenza dovesse essere intestata all’OSL.

La domanda

Un Organismo straordinario di liquidazione di un ente in dissesto, ha chiesto ai magistrati contabili la competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità (d.l. 35/2013 e s.m.i.) percepite dal Comune prima della dichiarazione di dissesto. In assenza di una chiara previsione normativa, infatti, vi sarebbero due possibili soluzioni. La prima che tale onere gravi sulla Commissione Straordinaria (mediante l’utilizzo della massa attiva), la seconda che essa ricada sul Comune beneficiario della anticipazione attraverso il pagamento annuale del rimborso una volta approvato il bilancio stabilmente riequilibrato. A dire dell’OSL la seconda soluzione sarebbe quella più pertinente in quanto, essa può essere accostata ad una anticipazione per cassa e, per applicazione estensiva, possa essere accostata ad un debito assistito da delegazione di pagamento, che non rientra nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione. Infatti, l’art. 255, comma 10, del TUEL precisa che “Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”. Inoltre, il pagamento delle anticipazioni di liquidità non può avvenire con le entrate da residui – la cui gestione spetta all’Organo di Liquidazione – ma con risorse di parte corrente, la cui gestione è rimessa al Comune.

La risposta

Il requisito per ammissibile da un punto di vista oggettivo è, tuttavia, inammissibile da un punto di vista soggettivo in quanto l’OSL non è legittimato a chiedere pareri alla Corte dei conti in sede consultiva, spettando tale possibilità solo al Sindaco del Comune. Evidenzia, in ogni caso, il Collegio contabile come dalla soluzione data al quesito discendono conseguenze sugli equilibri dell’Ente. In particolare, come evidenziato dall’OSL, se il pagamento delle rate della anticipazione di liquidità venisse fatto rientrare nella massa passiva da liquidare e l’OSL non disponesse di risorse adeguate, vi sarebbe (per previsione contrattuale concordata nell’ambito della procedura semplificata adottata ex art. 258 T.U.E.L.) un automatico recupero delle somme, da parte della Agenzia delle Entrate, sulle spettanza IMU del Comune. In questo caso il Comune diventerebbe creditore verso l’OSL di quanto anticipato o trattenuto dalla Agenzia delle Entrate. Il credito in questione potrebbe essere poi insinuato nello stato passivo ed, essendo attiva la procedura semplificata, verrebbe abbattuto del 50%, con inevitabili riflessi negativi sul bilancio del Comune, che vedrebbe di fatto dimezzate le sue riscossioni di entrate IMU.

Poiché non è possibile fornire la risposta all’OSL in ragione della inammissibilità, la questione ritornerebbe alla Corte dei conti a seguito del controllo dei conti dell’ente e, in questo caso, l’intervento potrebbe essere tardivo in ragione del disallineamento temporale che esiste fra le scelte amministrative e l’approvazione dei documenti contabili sottoposti ai controlli della Corte dei conti.

Pertanto, conclude il Collegio contabile, tenuto conto che è nell’interesse dell’Ente adottare soluzioni contabili legittime e finalizzate al raggiungimento e al mantenimento dell’equilibrio di bilancio, il quesito dell’OSL è trasmesso al Sindaco del Comune per le valutazioni di propria competenza.

 

 

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