La variazione dei residui presunti
Evidenzia la Commissione come la redazione del bilancio di previsione precede l’approvazione del rendiconto di gestione, tuttavia, in sede di redazione del bilancio preventivo le amministrazioni indicano i residui presunti alla data del 31/12 nella necessità di fornire una visione finanziaria complessiva dell’ente. Risulta evidente come l’importo dei residui non sia di competenza del Consiglio Comunale, in quanto mero effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti. Inoltre, sia il TUEL che il d.lgs.118/2011 si sono limitati a disciplinare la variazione dei residui derivante dall’approvazione del rendiconto, consistente nella “sostituzione” dei residui presunti con quelli definitivi, che determina la necessità di adeguare le previsioni di bilancio ai risultati del rendiconto, ma nulla hanno disposto in merito alla fase transitoria, ossia dalla data di approvazione del bilancio fino alla data dell’approvazione del rendiconto di gestione.
Novità editoriale:
di Salvio Biancardi
Il manuale, aggiornato alla nuova disciplina di invio del conto giudiziale mediante il sistema SI.RE.CO., al nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), alle Linee guida ANAC intende esaminare e risolvere le principali problema- tiche legate all’esercizio delle funzioni di economato e di provveditorato nell’ente locale, mediante un approccio di tipo operativo.
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