La concessione di contributi economici agli enti no profit

27 Aprile 2016
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L’ANCI Risponde alla seguente domanda formulata da un Comune.

DOMANDA:

L’Amministrazione Comunale da diversi anni sostiene, anche finanziariamente, le iniziative di rilevanza sociale, culturale- educativa-sociosanitaria, promosse da Associazioni e altri soggetti del terzo settore e volte a migliorare la qualità della vita e a sviluppare il benessere sociale. Ciò in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà che stimola l’attivazione di risorse progettuali anche di natura privatistica per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. A tal fine si provvede alla concessione di contributi economici, di entità ridotta a organismi no profit, che propongono progetti sociali significativi, spesso di carattere innovativo, mettendo a disposizione proprie risorse economiche, umane e strumentali; trattasi di progetti che il Comune non potrebbe realizzare senza l’apporto concreto del terzo settore. La concessione dei contributi avviene in linea con gli indirizzi contenuti nel DUP allegato al Bilancio di previsione comunale di riferimento e alle condizioni e nei termini stabiliti dall’apposito Regolamento Comunale per la concessione di contributi alle libere forme associative approvato ai sensi della Legge 241/90. Tanto precisato, alla luce delle recenti determinazioni dell’ANAC si ravvisa l’opportunità di chiedere un parere circa la possibilità di continuare a finanziare senza indizione di procedure selettive pubbliche e con contributi generalmente di modesta entità (di norma inferiore a € 1.000,00 e comunque entro il limite di € 10.000,00), progetti innovativi di rilevante interesse pubblico promossi da organismi no profit che mettono a disposizione proprie risorse nell’ottica della sussidiarietà. Ciò in quanto la concessione dei contributi viene regolarmente effettuata nella piena osservanza delle vigenti disposizioni legislative regolamentari.

RISPOSTA:

In merito alla tematica prospettata occorre partire dalla determinazione 20.01.2016 n. 32 dell’Anac, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06.02.2016, n. 30, contenente le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione. 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge 190/2012 la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati» è considerata un processo amministrativo ad alto rischio di corruzione. La norma si scontra con la prassi di assegnare contributi e sovvenzioni «ad personam», da parte degli organi di governo, senza una procedura realmente selettiva.
 Sul punto, la delibera 32/2016 dell’Anac è chiara: «L’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive». Le amministrazioni devono procedere in osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della l. 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici. Inoltre, l’Anac suggerisce gli strumenti organizzativi, indicando che le amministrazioni debbono individuare preventivamente gli ambiti di intervento; gli obiettivi da perseguire; le categorie dei beneficiari; la natura e la misura dei contributi da erogare; il procedimento da seguire (con l’indicazione di modalità e termini per presentare le istanze); i criteri di valutazione delle richieste per la scelta dei beneficiari, redatti in modo tale da rispettare i principi di libera concorrenza e parità di trattamento; infine, le azioni per controllare che i contributi siano effettivamente impiegati per le finalità previste. Ai fini dell’erogazione di contributi occorre – secondo le linee guida – porre in essere procedure «para concorsuali», in tutto assimilabili a quelle di gara, regolate dal codice dei contratti.
 La delibera inoltre, richiamando la determinazione dell’ex Avcp 07.07.2011, n. 4, sulla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, afferma che tale disciplina debba applicarsi non solo agli appalti di servizi, ma anche alle sovvenzione in favore dei soggetti del terzo settore.
 Le amministrazioni, dunque, alla luce della delibera Anac 32/2016 debbono rivedere tutto il sistema di regolazione dell’erogazione dei contributi ai soggetti del terzo settore, ivi comprese anche le discipline sugli organi competenti a gestire le procedure selettive e ad adottare i provvedimenti finali – attività gestionale, di competenza non più degli organi di governo, ma dei dirigenti o responsabili di servizi. Non prevedendo le indicazioni Anac limiti di valore per l’applicazione dei principi di concorrenza, si ritiene che sarebbe più prudente, per l’amministrazione, procedere alla concessione dei contributi non solo nei termini stabiliti dall’apposito Regolamento Comunale approvato ai sensi della Legge 241/90, ma anche garantendo un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura dell’erogazione dei contributi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle relative procedure. La stessa, inoltre, è tenuta alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti agli artt. 15, 16 e 32 in relazione ai provvedimenti di erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

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