La contabilità Accrual parte davvero: entro marzo il calcio d’inizio del Mef

2 Settembre 2024
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di Andrea Biekar Patrizia Ruffini

Un decreto del ministero disciplinerà la fase di avvio del nuovo sistema Definiti i criteri di «influenza notevole» per il consolidato: serve il 20% dei voti
Con l’introduzione della disciplina prevista dal Dl 113/2024 all’articolo 3, commi 3 e 12, è stato chiarito uno dei misteri che avvolgevano la riforma Accrual. Non ci sarà infatti un Itas 19 a disciplinare la fase di avvio della riforma. Il ministero dell’Economia, con provvedimenti da emanarsi inizialmente entro il 31 marzo 2025 e, in via definitiva, entro il 30 giugno 2026, stabilirà le direttive per le singole amministrazioni. Un provvedimento legislativo, previsto per essere adottato entro il secondo trimestre del 2026, regolerà l’avvio a regime della riforma Accrual, che è programmato per il 2027. Il comma 8 dell’articolo 10 specifica che le amministrazioni devono adottare misure di carattere informatico per applicare la riforma, procedendo con un’analisi per l’adeguamento dei propri sistemi informativo-contabili.

Questo processo deve avvenire in conformità ai requisiti generali definiti con un decreto del ministero dell’Economia, previsto entro il primo trimestre del 2025. Resta confermato che nel 2025 le norme contabili vigenti continueranno a essere applicate, mentre i tempi per il completamento degli adeguamenti saranno allineati all’introduzione della riforma, prevista per il primo semestre del 2026 (milestone M1C1-118). Tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nella riforma dovranno anche contribuire al raggiungimento del target M1C1-117 del Pnrr, che prevede il completamento del ciclo di formazione di base sui principi e le regole del sistema contabile entro il primo trimestre del 2026. Parallelamente, prosegue il lavoro di perfezionamento degli standard Itas.

Lo Standard Setter Board ha recentemente emendato lo standard contabile Itas 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio. Specificatamente, il 12 agosto sono stati approvati allineamenti in seguito all’adozione dell’Itas 3 – Operazioni, attività e passività in valuta estera, dell’Itas 12 – Bilancio consolidato e dell’Itas 14 – Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto. Inoltre, sono stati corretti alcuni errori di stampa. La definizione di gruppo di amministrazioni pubbliche è stata integrata, tenendo conto delle disposizioni dell’Itas 12 sul bilancio consolidato. Oltre a confermare il concetto di controllo della capogruppo, già delineato nel Dlgs 118/2011, è stata precisata anche la definizione di «influenza notevole», configurata quando un’amministrazione possiede, direttamente o indirettamente, il 20% o più dei voti esercitabili nell’assemblea o in organo equivalente dell’organismo, oppure quando ha il diritto di nominare un quinto degli amministratori.

Se, invece, l’amministrazione detiene, direttamente o indirettamente, una quota inferiore al 20% dei voti, si presume che non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non sia chiaramente dimostrata. L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un ente, senza controllarlo congiuntamente. Sono esclusi dagli schemi di bilancio consolidato il rendiconto finanziario dei flussi di cassa dell’esercizio e lo schema di raffronto tra importi preventivi e consuntivi.

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