La contabilizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza

18 Dicembre 2018
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a cura di M. Bellesia

I riferimenti normativi

Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
art. 191, comma 1, (Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese)
art. 194 comma 1, lettera e (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria- Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118:
– punto 5.4 (Fondo pluriennale vincolato) e punto 8.4 (esercizio provvisorio)

Nuovo codice degli appalti  D.Lgs. 18/4/16, n. 50
– art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

La fattispecie dei lavori pubblici di somma urgenza, nell’ordinamento contabile

Normalmente l’effettuazione di qualsiasi spesa può avvenire solo nell’ambito delle funzioni e delle competenze previste dalla legge, previa approvazione del bilancio preventivo  e se il bilancio contiene uno stanziamento che autorizza la spesa e ne dà copertura finanziaria. Come avviene per ogni regola generale, esistono delle eccezioni; una di queste sono i lavori pubblici di somma urgenza. La fattispecie è oggetto dell’art. 191, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e riguarda “i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile”. La prima considerazione riguarda la presenza dei requisiti dell’eccezionalità e/o dell’imprevedibilità, quali elementi caratterizzanti la fattispecie in oggetto.

La seconda considerazione concerne la presenza di situazioni di pericolo, incolumità pubblica, emergenza, ovvero elementi tipici per i quali bisogna agire subito senza alcun indugio; spesso, in tali casi non c’è il tempo materiale per attivare un normale procedimento di spesa. Pertanto, la soluzione è una sola: una deroga alla regola generale che governa l’effettuazione delle spese e, contemporaneamente, la previsione di una procedura di regolarizzazione successiva. L’art. 163 del codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18/4/16, n. 50, dispone sulle procedure di somma urgenza e di protezione civile, prevedendo, fra l’altro, la redazione di un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; il medesimo art. 163 rinvia le modalità per la relativa copertura finanziaria all’art. 191, comma 3 (Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e all’art. 194 comma 1, lettera e (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

La procedura di regolarizzazione della spesa, in assenza di copertura finanziaria

A seguito dell’art.3, c.1, let.i) del DL 10/10/12, n.174, convertito nella L. 7/12/12, n. 213, i lavori di somma urgenza vengono ricondotti nell’ambito della casistica dei debiti fuori bilancio, coinvolgendo  il Responsabile del procedimento, la Giunta e il Consiglio dell’Ente, secondo la seguente procedura:

1) Si verifica un evento eccezionale o imprevedibile che necessita di lavori pubblici di somma urgenza (art. 191, comma 3, del Tuel).

2) Il Responsabile del procedimento redige immediatamente un verbale, nel quale sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo (art. 163, D.Lgs.n. 50/2016).

3) Il Responsabile del procedimento ordina l’immediata esecuzione dei lavori o quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità (art. 163, D.Lgs.n. 50/2016).

4) (Entro 20 giorni dall’ordinazione fatta a terzi) Il Responsabile del procedimento propone alla Giunta il riconoscimento della spesa dei lavori effettuati, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (art. 191, comma 3, del Tuel).

5) (Entro 20 giorni dall’ordinazione fatta a terzi) La Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, ricerca la copertura finanziaria e sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa, con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e),del Tuel (riconoscimento di debito fuori bilancio).

6) (Entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine) Il Consiglio dell’Ente delibera il riconoscimento di debito fuori bilancio (art. 191, comma 3, e art. 194, comma 1, lettera e) del Tuel).

7) (Contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare) Invio della comunicazione di riconoscimento del debito all’impresa che ha effettuato i lavori (art. 191, comma 3, del Tuel).

8) Il Responsabile del procedimento emette il provvedimento di liquidazione delle spese (art. 184 del Tuel).

9) La Ragioneria emette il mandato di pagamento all’imprresa che ha effettuato i lavori (art. 185 del Tuel).

La procedura di regolarizzazione della spesa, in presenza di copertura finanziaria

In presenza di un adeguato stanziamento in bilancio che garantisce la copertura finanziaria dei lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la procedura è più semplice e non comporta necessariamente  il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art 194, comma 1, lettera e), del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. Infatti, nell’eventualità vi sia in bilancio uno stanziamento idoneo l’iter è il seguente:

1) Si verifica un evento eccezionale o imprevedibile che necessita di lavori pubblici di somma urgenza (art. 191, comma 3, del Tuel).

2) Il Responsabile del procedimento redige immediatamente un verbale, nel quale sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo (art. 163, D.Lgs.n. 50/2016).

3) Il Responsabile del procedimento ordina l’immediata esecuzione dei lavori o quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità (art. 163, D.Lgs.n. 50/2016).

4) (Entro 20 giorni dall’ordinazione fatta a terzi) Il Responsabile del procedimento individua la copertura finanziaria delle spese e propone alla Giunta il riconoscimento dei lavori effettuati, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (art. 191, comma 3, del Tuel).

5) La Giunta approva la proposta del Responsabile del procedimento (art. 191, comma 3, del Tuel).

6) Il Responsabile del procedimento emette il provvedimento di liquidazione delle spese (art. 184 del Tuel).

7) La Ragioneria emette il mandato di pagamento all’imprresa che ha effettuato i lavori (art. 185 del Tuel).

La procedura durante l’esercizio provvisorio

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, con l’evidente scopo di non ostacolare lavori o altri interventi di somma urgenza all’inizio della gestione annuale e in assenza del bilancio preventivo approvato, al punto 8.4 prevede:

“Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”.

 

 

 

 

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