La contabilizzazione del fondo anticipazione liquidità (FAL)

11 Luglio 2024
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Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. contr. Marche, nella delib. n. 103/2024/PRSP, depositata lo scorso 21 giugno, riguardo alla contabilizzazione del fondo anticipazione liquidità (FAL), l’art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, prevede che “a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il F.A.L. accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del F.A.L. è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del F.A.L.”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della L. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.

In merito alle disposizioni del menzionato art. 52, comma 1-ter del d.l. 73/2021, con la FAQ n. 47 del 3/12/2021, la Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze (reperibile sul sito web www.rgs.mef.gov.it – Area: Arconet – Ambito: Armonizzazione), ha fornito ulteriori precisazioni sulle operazioni contabili da effettuare. Dunque, a decorrere dall’esercizio 2021, non è più consentito ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente in modo da dare copertura alla quota capitale annua da rimborsare e alla quota di fondo residua (cfr. sez. reg. contr. Abruzzo, deliberazioni n. 192/2023/PRSP e n. 122/2023/PRSE).

È bene, altresì, rammentare che, in coerenza con i principi stabiliti dalla giurisprudenza contabile (cfr., in particolare, deliberazioni della Sez. Autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017) e dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., in particolare, sentenze n. 4/2020 e n. 80/2021), il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento, in ogni caso, costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese (cfr. § 3.20-bis, all. 4/2, d.lgs. n. 118/2011).

Si deve, infine, rimarcare che, nel delineato orizzonte normativo e giurisprudenziale, il Comune è tenuto a finanziare la quota annuale con risorse di parte corrente e le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso (cfr. art. 52 del d.l. n. 73/2021).

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