La vicenda
Alla domanda posta dai giudici contabili dei motivi per i quali l’ente non abbia proceduto agli accantonamenti al fondo contenzioso, l’ente ha precisato quanto segue “L’assenza di accantonamento al fondo contenzioso per l’esercizio 2020 è stata una conseguenza del ritardo nell’approvazione dello stesso che rendeva inutile qualsiasi accantonamento considerato che sia nel corso della gestione 2020 che 2021 non sono emersi eventi riconducibili all’utilizzo del Fondo. I debiti fuori bilancio riconosciuti, anche in forza di sentenza sono stati coperti con risorse proprie di bilancio anche in assenza di un accantonamento specifico al fondo. Mentre per gli anni 2022 e 2023 si è provveduto ad un accantonamento di € 250.000,00 per ogni esercizio per far fronte ad eventuale soccombenza giudiziarie. Pur condividendo la criticità segnalata, si precisa che l’evoluzione del contenzioso che interessa l’ente è puntualmente monitorato e nel momento in cui si verificano situazioni tali da richiedere un riconoscimento di un debito fuori bilancio da sentenza, si è provveduto alle opportune variazioni di bilancio per assicurare la copertura finanziaria necessaria”.
La risposta del Collegio contabile
A dire dei giudici contabili, la condotta illustrata, in virtù della quale si ricorre “alle opportune variazioni di bilancio per assicurare la copertura finanziaria necessaria” solo nel momento in cui le passività vengono ad evidenza sotto forma di debiti fuori bilancio non può certamente definirsi conforme ai principi contabili (sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) e improntata a prudenza.
In merito al Fondo rischi, la Sezione delle Autonomie ha espresso il principio secondo cui <<particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione>> (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/2017/INPR contenente “Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”).
L’esigenza di certezza della determinazione del fondo rischi – di cui è espressione ineluttabile l’attestazione dell’organo di revisione in ordine alla sua quantificazione (Sez. Aut. delib. n.14/2017) – è funzionale a determinare correttamente la situazione di equilibrio o di disequilibrio dell’ente, dal momento che nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione: di talché la sua violazione è in grado di “ridondare” sulla legittimità della spesa nonché dell’entrata, alterando, così, i saldi finali.
In ragione della sottostima del valore del fondo contenzioso, il Collegio contabile ha segnalato l’urgenza di provvedere alla valutazione degli oneri futuri per ciascun procedimento al fine di adeguare gli accantonamenti, considerati insufficienti quelli previsti nel bilancio di previsione.
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