a) in base a criteri prefissati dal legislatore, differenziati in fase previsionale e consuntiva;
b) in via sintetica, ossia non vanno analizzate le singole partite ma i crediti vanno censiti per classi di svalutazione (cluster), previamente individuati secondo l’apprezzamento tecnico dell’ente, ispirato a ragionevolezza e prudenza. La normativa, infine, prevede che trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione (D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, punto 9.1).
Precisata la metodologia e i contenuti sull’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, si pone il problema, da parte di un Comune, quale metodologia adottare in presenza di un credito di rilevante importo dove si preveda con certezza la soccombenza da parte dell’amministrazione al suo integrale recupero.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento