Sulla base della citata normativa un sindaco chiede ai magistrati contabili se il gettito dell’imposta di soggiorno possa essere destinabile ad assunzione di personale (stagionale) da impiegare nei servizi turistici ed a rafforzamento del servizio di vigilanza urbana a fronte di esigenze connesse al flusso turistico.
Le indicazioni dei giudici contabili
La risposta alla domanda viene data dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione 03/10/2018 n.114, la quale verifica se esita o meno la possibilità di poter effettuare assunzioni di personale a tempo determinato rientranti fra gli scopi previsti dalla norma. In via preliminare rileva il Collegio contabile come l’imposta di soggiorno non deve essere meramente connessa allo scopo di interventi in materia di turismo.
Secondo il Sindaco la destinazione del gettito (assunzione di personale a tempo determinato) sarebbe solo collegata in via indiretta allo scopo normativo, in quanto l’assunzione di personale, per il periodo stagionale in un Comune a forte destinazione turistica, è da considerarsi strumentale al turismo. Al contrario, ritiene il Collegio contabile, che tale finalità strumentale non è in grado di soddisfare quanto richiesto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011. D’altra parte, se si potessero ammettere soluzioni strumentali, ossia indirette, ciò finirebbe per includere qualsiasi spesa che sia eventualmente riconducibile a interventi in materia di turismo e, quindi, nel caso del Comune la maggior parte delle spese effettuate nella stagione estiva.
Polizia Locale. In ogni caso l’assunzioni di personale stagionale della Polizia Locale non può essere considerata un intervento in materia di turismo. Infatti, il personale della Polizia locale svolge generalmente le seguenti funzioni ( cfr, fra gli altri art. 5 L. 65/86): a) funzioni di Polizia amministrativa comprensiva delle funzioni di vigilanza sull’osservazione dei regolamenti, delle ordinanze e di provvedimenti amministrativi dell’Ente; b) funzioni di polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali; c) funzioni di Polizia edilizia; d) funzioni di Polizia commerciale; e) funzioni di Polizia ambientale e ittico-venatoria; f) funzioni di vigilanza e di scorta, necessarie all’espletamento delle attività istituzionali dell’ente; g) funzioni di vigilanza sull’integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico; h) funzioni di soccorso pubblico e protezione civile; i) funzioni di polizia stradale ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n°285; j) funzioni di polizia giudiziaria disciplinate dall’art.55 del codice di procedura penale; k) funzioni ausiliare di pubblica sicurezza; l) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Bilancio Armonizzato. Inoltre, punto fondamentale riguarda l’imputazione della spesa di personale nel bilancio degli enti locali che non permette il rispetto della normativa. Infatti, per il legislatore occorre che la spesa la spesa sia riconducibile ex ante ed ex post allo scopo realizzabile in via oggettiva e non solo soggettiva (nel caso in esame, ad esempio, solo se il Sindaco dispone che i nuovi assunti della polizia municipale si occupino realmente del porto turistico). È cioè necessario rinvenire nella programmazione economica all’entrata relativa all’imposta di soggiorno un aggregato di spesa correlato che soddisfi in maniera diretta ed immediata il finalismo imposto dal legislatore. Il bilancio armonizzato è organizzato in missioni che rappresentano le funzioni principali e programmi che individuano gli aggregati omogenei di attività. La previgente funzione di “Polizia locale” corrisponde all’attuale missione “Ordine pubblico e sicurezza”, l’intervento “Spese di personale” a “Redditi da lavoro dipendente”. Pertanto, l’assunzione di personale di polizia urbana definita nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente si correla ad uno specifico ambito funzionale e non può essere finanziata dall’imposta di soggiorno.
Conclusione. Spetta, in ogni caso, all’ente locale, in sede di programmazione, determinare il prevedibile ammontare del gettito in parola e, contestualmente, individuare i capitoli di spesa ricompresi nel macroaggregato afferente alla missione “Turismo”, contrassegnandoli in modo che il totale del loro importo complessivo corrisponda all’entrata prevista per l’imposta di soggiorno.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento