La corretta determinazione del FPV avviene già in fase di predisposizione del bilancio di previsione

3 Settembre 2024
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Ai fini della corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato è fondamentale che essa parta già nella predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell’Allegato A/2 al D.Lgs. n. 118/2011. Con tali indicazioni la Corte dei conti del Veneto (deliberazione n. 277/2024) ha censurato il comportamento di un ente locale.

La vicenda

Il magistrato istruttore ha rilevato la mancata valorizzazione dei FPV, mentre per la parte in conto capitale la valorizzazione del FPV d’entrata è avvenuta nella prima annualità del bilancio di previsione, ossia senza alcuna previsione nelle annualità successive.

Le precisazioni dell’ente locale

A dire dell’ente locale, il responsabile finanziario con propria determinazione ha apportato una variazione di esigibilità di esigibilità, per interventi di investimento, con conseguente costituzione dell’FPV nell’anno di riferimento di importo più elevato di quanto previsto in sede di bilancio di previsione, relativamente a cronoprogrammi aventi scadenza prima del riaccertamento ordinario dei residui. A tale adempimento è stata spostata la costituzione dell’FPV di parte corrente, in quanto non vi erano esigibilità scadenti prima. Infatti, solo in occasione del riaccertamento ordinario dei residui vengono coinvolti tutti gli uffici dell’Ente per analizzare i crono programmi di spesa e spostare le relative esigibilità delle obbligazioni giuridiche secondo scadenza. In altri termini, l’ente in fase di predisposizione del bilancio di previsione ha tenuto conto delle scadenze aventi termine prima della data di riaccertamento, in quanto con tale atto si procede ad aggiornare gli importi dell’FPV da applicare al bilancio.

Le indicazioni del Collegio contabile

Secondo i magistrati contabili la metodologia utilizzata dall’ente non è corretta. Infatti, la determinazione del FPV deve avvenire sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell’Allegato A/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e nei relativi esempi, evidenziando che la non corretta determinazione del FPV – al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio – determina la violazione del principio di veridicità. Il Fondo pluriennale vincolato assolve, infatti, alla funzione di garantire l’adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile nella sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

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