Con comunicato del 29/01/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che il comma 7 dell’articolo 1 rimette all’organo di indirizzo politico la designazione del responsabile della prevenzione della corruzione (Rpc), individuato di norma fra i dirigenti amministrativi di prima fascia di ruolo e in servizio. Negli enti locali, sempre di norma, la figura del responsabile coincide con quella del segretario, salvo diversa e motivata determinazione giustificata dalle specificità (e soprattutto dalle dimensioni) organizzative.
Nelle amministrazioni il cui ordinamento non prevede un’articolazione del ruolo in fasce, la scelta, prioritariamente, deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello (circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della presidenza del Consiglio dei ministri, Dfp, in G.U. n. 97 del 26 aprile 2013).
Su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo politico adotta il piano triennale di prevenzione alla corruzione (Ptpc), “a scorrimento annuale” in quanto aggiornato annualmente per gli opportuni adattamenti dell’organizzazione e per eventuali correzioni. La mancata adozione nei termini del piano e la carenza di procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.
La stessa circolare 1/2013 ravvisa l’inopportunità della nomina a Rpc di:
- dirigenti legati da vincolo fiduciario all’autorità d’indirizzo politico
- dirigenti con incarico di studio e consulenza
- dirigenti destinatari di provvedimenti di condanna
- dirigenti dei settori più esposti a rischio corruttivo o titolari di incarico per il quale potrebbe ravvisarsi un eventuale conflitto d’interesse.
I commi 7, 8, 10, 12, 13 e 14 fissano compiti e funzioni del Rpc. Questi deve:
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione
- verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione
- verificare l’efficace attuazione del piano, oltre a proporne le opportune modifiche.
La legge prevede la nomina di un solo responsabile, per concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell’intero meccanismo della prevenzione. Per la complessità che caratterizza quasi tutte le organizzazioni pubbliche, articolate in centri di responsabilità, può essere valutata l’opportunità di designare nelle strutture dipartimentali o territoriali appositi referenti. I referenti possono essere attivati dal responsabile, che resta l’unico soggetto titolato a implementare a livello globale la politica di prevenzione nell’amministrazione. Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il responsabile della prevenzione e i referenti potranno essere inserite nel Ptpc in modo da creare un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per l’esercizio della funzione.
A fronte degli obblighi, la legge prevede significative responsabilità in caso di inadempimento: in particolare (comma 8), sono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Per questo motivo, è opportuno inserire tra gli obiettivi dirigenziali assegnati in sede di negoziazione le azioni previste al citato comma 8.
Il responsabile (comma 12) risponde sul piano disciplinare e dirigenziale (oltre che per il danno erariale e all’immagine della Pa) nei casi di reati di corruzione all’interno della Pa, accertati con sentenza passata in giudicato. Vige nel caso il regime di inversione dell’onere della prova, per cui il responsabile va esente da responsabilità qualora abbia:
- predisposto ante reato un piano di prevenzione della corruzione conforme alle prescrizioni della legge 190
- verificato la sua efficace attuazione e idoneità
- proposto modifiche del Ptpc per intervenuti mutamenti organizzativi o delle attività dell’ente o in caso di significative violazioni
- verificato l’effettiva rotazione degli incarichi.
La sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a sei mesi.
In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il Rpc risponde di responsabilità dirigenziale nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.
La violazione, da parte dei dipendenti della Pa, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Rpc pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione con i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico.
Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all’accertamento del danno erariale, ai sensi degli articoli 20 del Dpr 3/1957, e 1, comma 3, della legge 20/1994.
Ove riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria ex articolo 331 cpp e deve darne tempestiva informazione all’Autorità nazionale anticorruzione. Della segnalazione dà notizia all’Anac.
Per potere esercitare il proprio mandato, il Rpc deve disporre di adeguate risorse: per l’organizzazione dell’attività e per la gestione dei rapporti, è opportuno pertanto che la scelta ricada su dirigenti titolari di ufficio, evitando la designazione di dirigenti con incarico di studio e consulenza.
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