La Corte sanziona la mancata pubblicazione sul sito internet della relazione di fine mandato

12 Aprile 2019
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Avendo ricevuto la relazione di fine mandato di un Comune sottoscritta dal Sindaco, la Corte dei conti, dopo aver verificato l’assenza della certificazione da parte del revisore dei conti e la mancata pubblicazione sul sito internet del Comune, ha proceduto a sanzionare il sindaco (con dimezzamento della indennità di mandato per tre mensilità). La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione 3 aprile 2019 n.68, ha comminato la sanzione a fronte anche dell’inerzia, da parte dell’ente, a fornire i chiarimenti in ordine alle rilevate inadempienze.

La relazione di fine mandato inviata

A seguito delle elezioni amministrative il Sindaco inviava nei termini alla Corte dei conti la relazione di fine mandato con propria sottoscrizione. Da una verifica effettuata da parte del magistrato istruttore, veniva verificata l’assenza della certificazione da parte dell’Organo di revisione contabile e, soprattutto, la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. A fronte di tali inadempienze, il magistrato istruttore inviava specifica nota al Comune nella quale si chiedevano chiarimenti in ordine alla pubblicazione della relazione di fine mandato. A fronte dell’inerzia dell’ente la questione veniva deferita al Collegio contabile partenopeo.

La normativa di riferimento

Rileva il Collegio contabile come al fine di garantire il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, l’articolo 4 del decreto legislativo n.149/2011 ha introdotto l’obbligo per i Presidenti delle province e per i Sindaci dei comuni di redigere una relazione di fine mandato secondo lo schema tipo individuato dal decreto del Ministero dell’interno del 26 aprile 2013. Tale relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con particolare riguardo a:

  • sistema ed esiti dei controlli interni;
  • eventuali rilievi della Corte dei conti;
  • azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
  • situazione finanziaria e patrimoniale, con evidenziazione delle carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 C.C. ed indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
  • azioni intraprese a fini di contenimento della spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche adoperando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
  • quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

In caso di scadenza ordinaria della consiliatura, la relazione di fine mandato deve essere redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Una volta sottoscritta dal Sindaco entro il termine di 15 giorni dovrà essere certificata dall’organo di revisione contabile e, nei tre giorni successivi relazione e certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro i successivi 7 giorni dalla data di certificazione dell’Organo di revisione contabile la relazione di fine mandato deve essere pubblicata con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco.

In caso di inadempienza a tale obbligo l’art.4, comma 6, del d.lgs. n.149/2011 prevede le seguenti sanzioni pecuniarie “In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale e’ ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco é, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente”.

Comminazione della sanzione

Il Collegio contabile non avendo ricevuto alcun chiarimento da parte dell’ente, in merito alle ragioni della mancata pubblicazione sul sito istituzionale della relazione di fine mandato quale obbligo, compito questo intestato in via esclusiva al Sindaco, il Collegio contabile nel dichiarare il mancato rispetto delle disposizioni normative invita il Segretario comunale a comunicare, sia alla Sezione di controllo che alla Procura, le iniziative intraprese, entro 30 gg. dalla ricezione della deliberazione di comminazione della sanzione pecuniaria al Sindaco, avendo cura successivamente di notiziare anche degli esiti delle iniziative stesse.

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