La data di approvazione del PIAO per gli enti locali è a geometria variabile

4 Luglio 2022
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Nonostante la richiesta di differimento dei termini di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, sul filo di lana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.151 del 30 giugno 2022) il DPR n.81/2022 il “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, nonché il decreto interministeriale, pubblicato sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, che ne definisce i contenuti e lo schema tipo. In questo caso, con il citato DPR, perdono di efficacia le disposizioni precedenti che riguardavano i singoli provvedimenti confluiti nel PIAO, con conseguente obbligo di integrare la precedente e diversa programmazione all’interno del piano unico integrato.

La prima data di approvazione e a regime

Il decreto interministeriale prevede due diverse date di approvazione del PIAO.

  • La prima data è quella prevista a regime, dove il PIAO dovrà essere approvato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione. E’ previsto anche che, in caso di differimento dei termini disposti dal legislatore e, per gli enti locali anche dal decreto del Ministero dell’Interno a seguito della conferenza Stato città, i trenta giorni per l’approvazione decorrono dalla prevista data di differimento. A differenza di quanto avveniva fino ad oggi, essendo il PEG unificato con il piano degli obiettivi e il piano della performance, la normativa offre un differimento di 10 giorni rispetto ai normali termini di 20 giorni previsti dalla precedente normativa per gli enti obbligati ad approvare il PEG, mentre per quelli che non sono obbligati all’approvazione del PEG (enti con meno di 1.000 abitanti) rispetto ai termini di approvazione del piano della performance previsto entri il 31 gennaio, oggi hanno maggiore flessibilità potendo, al pari degli altri enti locali, approvarlo entro 30 giorni in caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione.
  • La seconda data è quella di approvazione del primo piano integrato dove, il decreto interministeriale, prevede la sua approvazione con differimento di 120 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione. Non avendo nulla disposto la normativa in presenza di date di approvazione differenti del bilancio di previsione, si potranno avere le seguenti differenti scadenze: a) enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro febbraio 2022, dovranno applicare la normativa sull’approvazione obbligatoria del PIAO dal 1 luglio 2022, ossia senza possibilità di differimento ulteriore; b) approvazione del PIAO con tempi obbligatori differenti per gli enti che hanno approvato il proprio bilancio di previsione a partire dal mese di marzo fino alla data da ultimo prevista al 31 luglio. Per questi ultimi, infatti, il differimento permette di approvare il piano entro 120 giorni, ossia entro il mese di novembre 2022, mentre per gli enti che avessero approvato il proprio bilancio nel mese di marzo la scadenza è prevista nel mese di luglio, con un mese successivo di differenza per gli enti che avessero approvato i bilanci dal mese di aprile fino al mese di giugno 2022, dove in quest’ultimo caso l’approvazione dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre 2022. Attualmente, infatti, l’art.8 del decreto interministeriale prevede al comma 3 che “In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci” che, in combinazione del precedente comma 3 prevede che “In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione”.

Le sanzioni in caso di mancata approvazione

L’art.10 del decreto interministeriale conferma che, in caso di mancata adozione del Piano integrato di attività e organizzazione trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ossia “è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente”. Inoltre, con riferimento al piano anticorruzione, trova applicazione la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, secondo cui “salvo che il fatto costituisca reato, applica (l’ANAC), nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento”.

Avuto riguardo all’approvazione del piano anticorruzione, si ricorda come l’ANAC, affidandosi ad un comunicato del Presidente del 2 maggio 2022, avesse precisato nell’ulteriore differimento dei termini di adozione del piano anticorruzione che “La decisione dell’Autorità è stata presa a seguito del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 del Governo (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022), il quale ha ritenuto che le amministrazioni tenute all’adozione del Piano integrato di organizzazione e di attività (Piao) possano prorogare al 30 giugno la pianificazione con riferimento all’anno in corso relativamente a rilevanti ambiti di attività della Pubblica Amministrazione”.

Conclusioni

Al fine di evitare date a geometria variabile per gli enti locali, si rende necessario un chiarimento sul differimento dei termini anche da parte degli enti locali che non si siano avvalsi del differimento dei termini, ovvero di non aver utilizzato la loro estensione massima fino al mese di luglio, per omogeneizzare la prima data di approvazione del PIAO, precisando che tutta l’eventuale documentazione già approvata possa confluire nelle sottosezioni del PIAO, fermo restando le integrazione richieste dalla normativa.

 

 

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