La delibera consiliare che approva le linee programmatiche della nuova amministrazione

18 Luglio 2023
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Dopo le elezioni amministrative di un ente locale, il primo adempimento relativo alla gestione dell’Ente del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo ex art. 42, comma 1, del Tuel D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, è la delibera di approvazione delle “linee programmatiche”.
Tale adempimento, rappresenta, fra l’altro, il primo atto fondamentale del ciclo della gestione di un ente locale, come indicato dall’art. 51 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che fissa la durata di cinque anni del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.
Per quanto riguarda le modalità di approvazione occorre innanzitutto fare riferimento all’art. 46, comma 3, del Tuel, che stabilisce che, subito dopo l’elezione del Sindaco e entro il termine fissato dallo statuto, il Sindaco o il Presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
L’art. 42, comma 3, del Tuel, dispone ulteriormente che “Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.”.
Quindi, per eventuali altre modalità di presentazione delle linee programmatiche bisogna visionare lo statuto dell’Ente. Generalmente trattasi di una delibera consiliare che in allegato riporta le c.d. linee programmatiche della nuova amministrazione all’inizio del ciclo quinquennale di gestione dell’Ente.
Ciò premesso, le linee programmatiche costituiscono il primo atto di programmazione della nuova Amministrazione dell’ente, che attua il principio fondamentale della programmazione secondo quanto previsto, non solo dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ma anche dal Titolo terzo della L. 31 dicembre 2009, n. 196 “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica”, in analogia con le regole europee fissate dal Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010.
Il punto 8 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 regola una fattispecie particolare di coordinamento tra scadenza delle linee programmatiche e scadenza della presentazione del DUP – documento unico di programmazione:
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). 
Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.”.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 170, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, la Sezione strategica del Documento unico di programmazione ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo.
Sulla delibera consiliare che approva le linee programmatiche non sono richiesti i pareri in ordine alla sola regolarità tecnica, dai funzionari responsabili dei servizi, né dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto trattasi di “mero atto di indirizzo” di cui all’art. 49, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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