La determina del responsabile finanziario sulla cassa vincolata va fatta ogni anno

26 Febbraio 2023
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L’obbligo del responsabile finanziario, previsto dai principi contabili, di determinare la cassa vincolata al 01.01.2015, ossia in occasione del passaggio al nuovo regime di contabilità armonizzata, dovrà essere effettuata anche successivamente in occasione delle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa, compiute dall’organo di revisione contabile con la periodicità descritta dall’art. 223 TUEL. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti delle Marche (deliberazione n.35/2023).

La verifica

A seguito della verifica dei conti di un ente locale, è emerso che la parte vincolata del risultato di amministrazione, rendicontato al termine dell’esercizio, era completamente disallineato con le giacenze di vincolate di cassa. Il magistrato istruttore ha chiesto, pertanto, all’ente locale all’Ente di fornire copia delle determinazioni della giacenza di cassa vincolata al 1°gennaio di ciascuno degli anni oggetto di riscontro contabile, nonché la 2019 e 2020, nonché della documentazione di parifica delle risultanze di cassa dell’Ente con quelle dell’istituto tesoriere, relativamente ai medesimi esercizi.  L’ente locale ha precisato come ha riscontrato che l’ultima (ed unica) determinazione ricognitiva delle giacenze di cassa vincolata risale al 2015, adottata, ai sensi del § 10.6 dell’All.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in occasione del passaggio al nuovo regime contabile armonizzato, armonizzato), facendo tuttavia altresì presente che nel corso degli anni successivi non è mai stato fatto ricorso all’utilizzo per cassa di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti e che in sede di rendicontazione di ogni esercizio è stata sempre appurata la corrispondenza tra le risultanze contabili di cassa del Comune e quelle del Tesoriere.

Le indicazioni del Collegio contabile

I magistrati contabili hanno, pertanto, richiamato l’ente locale sulla importanza l’attenzione dell’Ente sull’importanza che la corretta apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa riveste ai fini della corretta quantificazione del fondo cassa finale e, d i conseguenza, della genuina determinazione del risultato di amministrazione rendicontato al termine di ogni esercizio, nonché al rispetto delle stringenti limitazioni formali e sostanziali cui il legislatore assoggetta la movimentazione e l’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti, affinché questi non vengano utilizzati per finalità diverse da quelle consentite. Analoghi obblighi di separata contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti vincolati gravano sull’istituto tesoriere (art. 209, comma 3 bis, TUEL). In merito alla risposta avuta dall’ente locale, il Collegio contabile ha evidenziato come l’obbligo per il responsabile finanziario di effettuare la ricognizione delle giacenze di cassa vincolate soltanto con riferimento al 01.01.2015 (ossia in occasione del passaggio al nuovo regime di contabilità armonizzata), tale operazione non può non essere effettuata anche successivamente in occasione delle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa, compiute dall’organo di revisione contabile con la periodicità descritta dall’art. 223 TUEL. Lo impone, da un lato, la funzione autorizzatoria che il legislatore assegna (non solo agli stanziamenti di competenza ma) anche agli stanziamenti di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione (art. 164 Tuel); e dall’altro, l’esigenza di  facilitare le operazioni del Tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata ”, posto che, altrimenti, risulterebbe alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 TUEL.

Infatti, a dire del Collegio contabile, il fatto che l’armonizzazione contabile abbia introdotto uno specifico sottosistema di codificazione e tracciabilità degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento concernenti la movimentazione delle giacenze di cassa vincolata e la riscontrata corrispondenza tra le risultanze della cassa vincolata dell’Ente con quella del Tesoriere non è quindi sufficiente ad escludere la necessità di procedere periodicamente, soprattutto in occasione della predisposizione del rendiconto, all’adozione della determinazione ricognitiva delle giacenze di cassa vincolata.

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