Un amministratore, vice sindaco e assessore, cui sono stati contestati vari reati (abuso di ufficio, turbativa di incanti, falso ideologico, turbativa nella scelta del contraente), è ricorso contro le misure restrittive degli arresti domiciliari in Cassazione evidenziando, tra l’altro, la sua estraneità alle attività poste in essere dall’organo esecutivo con alcune delle deliberazioni incriminate, evidenziando la natura delle deliberazioni quali atti di mero indirizzo politico e come tali la competenza, concreta degli atti amministrativi da porre in essere, fosse di esclusiva competenza degli organi gestionali.
I fatti contestati
I reati riscontrati, cui seguiva la misura restrittiva degli arresti domiciliari, riguardavano l’adozione di atti amministrativi illegittimi, assunti in violazione delle disposizioni in tema di appalti pubblici di cui al d. I.vo 163/2016, in vigore fino al 18 aprile 2016, ovvero d. I.vo 50/2016 e funzionali a soddisfare interessi dei destinatari dei provvedimenti stessi, piuttosto che il sotteso interesse pubblico. Sotto la lente dei giudici penali sono finite alcune deliberazioni dell’organo esecutivo riguardanti la gestione del servizio scolastico, del servizio raccolta rifiuti, la simulazione di una gara per l’acquisto di una macchina pulisci-spiaggia che l’amministrazione comunale si era già procurata, la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, l’affidamento del servizio di ludoteca e l’affidamento di un incarico di consulenza esterna dove i requisiti del candidati venivano stabiliti ex ante a misura della scelta che è stata successivamente effettuata.
Nel ricorso in Cassazione l’amministratore, tra l’altro, si difende evidenziando che le deliberazioni adottate costituivano un mero atto di indirizzo politico poiché, ai sensi dell’art. 107 del Teul, la competenza diretta della decisione appartiene al dirigente/responsabile del settore.
Le indicazioni dei giudici di legittimità
La Corte di Cassazione (sentenza n.1742/2019 depositata in data 15 gennaio 2019) confuta la tesi del ricorrente, in merito alla natura della deliberazione di Giunta comunale classificata dal ricorrente come atto di indirizzo politico, la cui attuazione era rimessa alle successive determine del dirigente del servizio e, pertanto, la inidoneità ad integrare la condotta materiale del reato. Ora, secondo i giudici di Piazza Cavour, la natura di atto di indirizzo politico della delibera di giunta comunale non è, in vero, ritagliata semplicemente sulla natura e sulle competenze formali dell’organo che la assume bensì discende dal concreto e specifico contenuto dell’atto che, se mero atto di indirizzo politico, non ha contenuti amministrativi direttamente eseguibili e disegna una cornice che deve poi essere sviluppata da singoli provvedimenti gestionali, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi. Nel caso di specie, invece, la delibera di giunta adottata, anche con il concorso del ricorrente, si risolve in un atto avente rilevanza endoprocedimentale, a prescindere dalla solo formale qualificazione dello stesso quale atto di indirizzo, perché ha un contenuto dettagliato e specifico che autorizzava, in violazione dell’art. 7, commi 6, lett. b), 6-bis, d.I.vo n. 165/2001, il ricorso all’incarico esterno per lo svolgimento di un servizio di competenza dei settori amministrativi dell’ente e imponeva la selezione del contraente attraverso una procedura comparativa. Vero è che successivamente il responsabile del servizio ne dava attuazione concreta, ma sulla base di requisiti professionali dell’incaricato dove i responsabili dei servizi avevano confezionato ex ante quelli della persona già prescelta per ricoprire l’incarico e che la delibera di giunta aveva, a propria volta, recepito.
In modo non dissimile i contenuti della deliberazione della giunta comunale, avente ad oggetto l’avviso pubblico esplorativo per la istituzione della scuola d’infanzia, dove la partecipazione attiva dell’assessore si dispiegava nel contattare la futura aggiudicataria per la presentazione dell’offerta che è stata svolta secondo un modulo procedimentale attuativo di un meccanismo di selezione del candidato essendo stati resi noti i criteri di selezione e di presentazione delle offerte.
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