La disponibilità di cassa libera, con cui sono stati effettuati i pagamenti in anticipazione, non esonera il responsabile finanziario dal calcolo della cassa vincolata mediante le opportune appostazioni contabili richieste dalla normativa e dai principi contabili. Sono queste le motivazioni con le quali, la Corte dei conti dell’Umbria (deliberazione n.67/2022), ha giudicato come profilo di criticità la mancata determinazione della cassa vincolata, a fronte di entrate di tale natura.
La verifica
Il magistrato istruttore ha chiesto ad un ente locale di motivare l’assenza dell’indicazione di pagamenti e incassi vincolati per il triennio di riferimento, nonostante gli importanti importi di contributi di investimento ricevuti da amministrazioni pubbliche.
La risposta dell’ente
A dire del responsabile finanziario negli anni di verifica, sono stati effettuati, in relazione a spese di investimento finanziate con contributi in c/capitale, pagamenti anticipati (con utilizzo di cassa libera) rispetto all’incasso delle correlate entrate vincolate. Nei mandati di pagamento, pertanto, non è stata riportata l’indicazione di cui all’art. 185, comma 2, lett. i) del TUEL concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione in quanto la spesa non è stata effettuata a valere sugli incassi vincolati. In modo non diverso negli ordinativi concernenti le correlate entrate, incassati successivamente al correlato pagamento, non è stato apposto il vincolo, in quanto non più destinati alla realizzazione della specifica spesa.
Il principio contabile
Il Collegio contabile ha richiamato il punto 10 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2) che disciplina la contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali. In particolare, nel punto 10.2 è specificato che “nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell’ente nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell’ente in parte libera e parte vincolata”. Inoltre, il punto 10.6 ha previsto che “all’avvio dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre. L’importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31 dicembre, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.
Per il Collegio contabile, i richiamati principi contabili, non solo, hanno introdotto un obbligo di ricostruzione della cassa vincolata al 1° gennaio 2015, ma contengono anche una prescrizione finalizzata a garantire l’indicazione da parte degli enti, nel corso della gestione, della natura vincolata o libera degli incassi e dei pagamenti che consenta al tesoriere di distinguere la liquidità in parte libera e parte vincolata. Ciò è rilevante sia in relazione all’utilizzo delle entrate vincolate sia per consentire, a fine esercizio, al tesoriere di avere contezza della sussistenza e della consistenza della cassa vincolata dell’ente.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento